IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'allegato III; Visto il regolamento (CE) n. 1005/200 8del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e(CE) n. 1966/2006 ed in particolare, l'art. 7, par. 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 dicembre 2011 «relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo»; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio, ed in particolare l'art. 15; Vista la direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); Visti gli articoli 116 e 119 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la legge n. 689 del 2 dicembre 1994 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994»; Visto il regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 di approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; Visto il decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 38 del 7 marzo 2003; Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 febbraio 1952, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima); Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» nonche' l'art. 220 del codice della navigazione e l'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 recante «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative» e l'annessa tariffa; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1999, recante «Proroga della validita' delle attestazioni provvisorie rilasciate in sostituzione delle licenze di pesca»; Visto il decreto ministeriale n. 218 del 5 agosto 2002 recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», ed in particolare l'art. 30 del medesimo; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» indicati in conformita' alla classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 recante «modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 4/2012»; Visto il decreto ministeriale n. 466 del 1° giugno 2017, recante «Misure per la pesca nella Fossa di Pomo»; Visto il decreto direttoriale n. 16438 del 21 luglio 2017, recante «Modalita' attuative per la pesca nella Fossa di Pomo»; Visto il decreto direttoriale del 30 gennaio 2018, recante l'adozione dei Piani nazionali di gestione, relativi alla cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale); Visto il successivo decreto direttoriale n. 26510 del 28 dicembre 2018, recante che modifica dei suddetti Piani di nazionali gestione, in conformita' alle osservazioni sollevate dalla Commissione europea; Vista la nota n. Ares(2019)1271318 del 25 febbraio 2019, con la quale la Commissione europea ha comunicato l'approvazione dei richiamati Piani nazionali di gestione; Vista la risoluzione GFCM/33/2009/2 recante «Establishment of Geographical Sub-Areas in the GFCM area amending the resolution GFCM/31/2007/2». Vista la ISSCFG - International Standard Statistical Classification of Fishing Gear - elaborata dal Coordinating Working Party on Fishery Statistics di cui e' parte la Food and Agriculture Organization of the United Nations del 29 luglio 1980; Vista la raccomandazione GFCM/41/2017/3 recante «Establishment of a fisheries restricted area in the Jabuka/Pomo Pit in the Adriatic Sea»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Considerato che con nota inoltrata al Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 28 luglio 2020 e' stato dato avvio alle procedure di registrazione presso i competenti organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2020 relativo all'incarico del dott. Riccardo Rigillo quale direttore della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC); Considerato che, pertanto, il conferimento dell'incarico al dott. Riccardo Rigillo, firmato in data 20 luglio 2020, con decorrenza da pari data e' ad oggi in corso di registrazione; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco delle unita' navali autorizzate allo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi presenti nella «Fossa di Pomo», gia' istituito presso la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura giusta art. 3, paragrafo 1, del decreto direttoriale 21 luglio 2017, nonche' all'aggiornamento dei requisiti e delle modalita' per l'ottenimento delle relative autorizzazioni specifiche alla pesca; Decreta: Art. 1 Istanza e requisiti per l'autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» 1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 verra' aggiornato l'elenco delle unita' navali autorizzate allo sfruttamento commerciale delle risorse marine viventi presenti nella «Fossa di Pomo», gia' istituito presso la direzione generale giusta art. 3, paragrafo 1, del decreto direttoriale 21 luglio 2017. L'amministrazione procedera' alla formazione del nuovo elenco iscrivendo nello stesso i pescherecci che, previa istanza, risultino in possesso dei requisiti richiesti. L'amministrazione, una volta predisposto e approvato l'elenco secondo il proprio ordinamento, provvedera' alla pubblicazione dello stesso nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito web. 1.2. Il nuovo elenco avra' validita' triennale: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Al fine di ottenere l'autorizzazione specifica per la pesca nella «Fossa di Pomo», di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 1° giugno 2017, i detentori di licenza di pesca in corso di validita' ovvero di attestazione provvisoria di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, devono farne apposita richiesta, in bollo, congiuntamente alla proprieta' della nave, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in conformita' al modello in allegato, denominato «Allegato A», indicando quale oggetto della comunicazione PEC, «Istanza autorizzazione pesca Fossa di Pomo, n. UE (indicare il numero UE dell'imbarcazione)». 1.3. Il peschereccio per il quale e' richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla pesca specifica, al momento della presentazione della domanda, dovra' essere in possesso dei seguenti requisiti: a) detenere una licenza di pesca in corso di validita', ovvero un'attestazione provvisoria di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'abilitazione alla pesca costiera ravvicinata (PCR) - con estensione alle 40 miglia marine - con uno o piu' dei seguenti attrezzi: «palangari fissi» (codice internazionale identificativo «LLS»), «reti da posta calate (ancorate)» (codice internazionale identificativo «GNS»), «reti da posta circuitanti» (codice internazionale identificativo «GNC»), «reti a tremaglio» (codice internazionale identificativo «GTR»), «incastellate - combinate» (codice internazionale identificativo «GTN»), «nasse e cestelli» (codice internazionale identificativo «FPO»), «cogolli e bertovelli» (codice internazionale identificativo «FYK»), «reti a strascico a divergenti» (codice internazionale identificativo «OTB»), «sfogliare-rapidi» (codice internazionale identificativo «TBB») e «reti gemelle a divergenti» (codice internazionale identificativo OTT»); b) aver effettuato attivita' di pesca nella «Fossa di Pomo» - con l'attrezzo per il quale si richiede l'autorizzazione alla pesca specifica - per un numero di giorni complessivi che, nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, non deve essere inferiore a quaranta. In nessun caso, in riferimento ad almeno quattro anni solari (anche non consecutivi) del suddetto quinquennio, il numero di giornate di pesca dovra' essere inferiore a otto per ciascun anno solare; c) essere iscritto nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero nel registro delle navi minori e dei galleggianti tenuti dall'autorita' marittima di un Compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata all'interno della sottozona geografica (GSA) 17 (Adriatico settentrionale) ovvero della sottozona geografica (GSA) 18 (Adriatico Meridionale) della zona dell'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, come da ultimo individuata con la risoluzione n. GFCM/33/2009/2; d) essere in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'annessa tariffa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972; e) essere armato, indipendentemente dalla sua lunghezza fuori tutto (LFT), con indicatori VMS (Vessel Monitoring System) e AIS (Automatic Identification System), funzionanti ed attivi, nonche' essere dotato di logbook elettronico. L'amministrazione si riserva di verificare i tracciati dei sistemi di localizzazione al fine di verificare la veridicita' delle informazioni fornite con la dichiarazione in discorso; f) non aver commesso, nei dodici mesi antecedenti il deposito dell'istanza di cui al precedente paragrafo 1.2., infrazioni gravi ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio dell'Unione europea e del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6; g) in ipotesi di pignoramento della nave, essere in possesso dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione di cui all'art. 652 del codice della navigazione; h) soddisfare le condizioni di navigabilita' di cui all'art. 164 del codice della navigazione. 1.4. All'istanza in discorso deve essere allegata, a pena di inammissibilita': i. copia della licenza di pesca ovvero dell'attestazione provvisoria in corso di validita'; ii. copia della ricevuta di pagamento della tassa di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera d); iii. copia dell'estratto delle matricole ovvero del registro delle navi minori e dei galleggianti; iv. copia del documento di identita', in corso di validita', del soggetto che presenta l'istanza, qualora non coincida con la proprieta' della nave, ovvero del legale rappresentante pro tempore dello stesso nell'ipotesi in cui l'istante sia una persona giuridica; v. copia del documento di identita', in corso di validita', della proprieta' della nave, ovvero del legale rappresentante pro tempore della stessa nell'ipotesi in cui quest'ultima sia una persona giuridica; vi. qualora l'unita' navale, nel periodo di riferimento, non fosse dotata di logbook elettronico, copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (logbook), comprovanti il possesso del requisito di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera b); vii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante, ai sensi per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il requisito di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera e); viii. copia, munita di attestazione di conformita', dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera g).