Art. 2 
 
        Rilascio, validita', decadenza, revoca e sospensione 
 
  2.1. La direzione generale, dopo aver constatato  il  ricorrere  di
tutti i requisisti  previsti  al  precedente  art.  1,  verificato  i
presupposti e le condizioni richieste nonche'  la  completezza  della
documentazione    necessaria    all'espletamento     dell'istruttoria
procedimentale,  provvedera',  in  ipotesi  di  esito  positivo   del
procedimento, al rilascio agli istanti dell'autorizzazione  specifica
alla pesca nella «Fossa di Pomo» («Allegato B»), ai sensi e  per  gli
effetti dell'art. 7 del regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio  del
20 novembre 2009. 
  2.2.  La  predetta  autorizzazione  ha  validita'  triennale,   con
decorrenza dal 1° gennaio 2021, ovvero dalla data di rilascio  -  ove
successiva -, con validita' non superiore alla data del  31  dicembre
2023. La medesima decade automaticamente nelle ipotesi di  cessazione
di validita' della licenza di pesca previste dall'art. 6 del  decreto
ministeriale 26 luglio 1995 nonche'  in  tutte  le  ipotesi  previste
dall'art. 163 del  codice  della  navigazione,  fatta  eccezione  per
l'ipotesi contemplata dal comma 2, in cui la  nave  venga  cancellata
dal registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal  registro
delle navi minori e dei galleggianti, nonche' nell'ipotesi di  revoca
della  licenza  in  virtu'  dell'art.  14,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012. 
  2.3. L'autorizzazione in discorso deve considerarsi automaticamente
revocata nell'ipotesi in cui la nave venga  successivamente  iscritta
nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal  registro
delle navi minori e dei galleggianti tenuti dall'autorita'  marittima
di un compartimento  marittimo  ricadente  nella  competenza  di  una
direzione marittima ubicata al di fuori delle  sottozone  geografiche
(GSA) indicate nell'art. 1, paragrafo 1.3., lettera c)  del  presente
decreto.  L'autorizzazione  in  discorso  deve,  inoltre,  intendersi
automaticamente revocata nell'ipotesi  di  mancata  impugnazione  del
provvedimento  di  assegnazione  punti  da   parte   del   capo   del
compartimento conseguente all'accertamento di una o  piu'  infrazioni
gravi di cui al decreto legislativo n. 4  del  9  gennaio  2012,  che
abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore  a
6,  ovvero  di  mancata  impugnazione  dell'ordinanza  d'ingiunzione,
ovvero nell'ipotesi in cui, all'esito del  giudizio  di  impugnazione
dei detti  provvedimenti,  nell'ambito  del  quale  sia  disposta  la
sospensione dell'efficacia degli stessi, intervenga il  passaggio  in
giudicato  della  sentenza  di   respingimento   della   domanda   di
annullamento. 
  2.4. La validita' dell'autorizzazione specifica  alla  pesca  nella
«Fossa di Pomo» e' subordinata al rispetto delle disposizioni di  cui
al presente decreto, del decreto ministeriale n. 466  del  1°  giugno
2017 nonche' delle  prescrizioni  contenute  nel  Piano  di  gestione
nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle  risorse
demersali    nell'ambito    della    GSA    17     (Mar     Adriatico
Centro-settentrionale). In ipotesi  di  violazione  delle  misure  di
gestione contenute nel decreto ministeriale  n.  466  del  1°  giugno
2017, qualora le medesime costituiscano  infrazioni  gravi  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.  9  del  4  gennaio
2012, che comportino  l'assegnazione  di  un  numero  di  punti  alla
licenza di pesca pari o superiore a 6, la direzione generale  per  la
pesca marittima e l'acquacoltura si riserva la facolta'  di  disporre
la revoca dell'autorizzazione  a  mente  del  comma  4  del  medesimo
articolo. 
  2.5. L'autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» si
intende sospesa se i sistemi di localizzazione della nave (VMS o AIS)
ovvero  il  logbook  elettronico  non  risultano  funzionanti,   sino
all'effettivo ripristino degli stessi. 
  2.6. Conformemente a quanto  previsto  dall'art.  7,  par.  4,  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio  del  20  novembre  2009,
l'autorizzazione di  pesca  e'  automaticamente  ritirata  quando  la
licenza di pesca attribuita al peschereccio e' stata ritirata in  via
definitiva. Essa e' sospesa quando  la  licenza  di  pesca  e'  stata
sospesa in via temporanea.