Art. 2 Rilascio, validita', decadenza, revoca e sospensione 2.1. La direzione generale, dopo aver constatato il ricorrere di tutti i requisisti previsti al precedente art. 1, verificato i presupposti e le condizioni richieste nonche' la completezza della documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria procedimentale, provvedera', in ipotesi di esito positivo del procedimento, al rilascio agli istanti dell'autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» («Allegato B»), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009. 2.2. La predetta autorizzazione ha validita' triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ovvero dalla data di rilascio - ove successiva -, con validita' non superiore alla data del 31 dicembre 2023. La medesima decade automaticamente nelle ipotesi di cessazione di validita' della licenza di pesca previste dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 nonche' in tutte le ipotesi previste dall'art. 163 del codice della navigazione, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata dal comma 2, in cui la nave venga cancellata dal registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei galleggianti, nonche' nell'ipotesi di revoca della licenza in virtu' dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012. 2.3. L'autorizzazione in discorso deve considerarsi automaticamente revocata nell'ipotesi in cui la nave venga successivamente iscritta nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei galleggianti tenuti dall'autorita' marittima di un compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata al di fuori delle sottozone geografiche (GSA) indicate nell'art. 1, paragrafo 1.3., lettera c) del presente decreto. L'autorizzazione in discorso deve, inoltre, intendersi automaticamente revocata nell'ipotesi di mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione punti da parte del capo del compartimento conseguente all'accertamento di una o piu' infrazioni gravi di cui al decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6, ovvero di mancata impugnazione dell'ordinanza d'ingiunzione, ovvero nell'ipotesi in cui, all'esito del giudizio di impugnazione dei detti provvedimenti, nell'ambito del quale sia disposta la sospensione dell'efficacia degli stessi, intervenga il passaggio in giudicato della sentenza di respingimento della domanda di annullamento. 2.4. La validita' dell'autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» e' subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, del decreto ministeriale n. 466 del 1° giugno 2017 nonche' delle prescrizioni contenute nel Piano di gestione nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 17 (Mar Adriatico Centro-settentrionale). In ipotesi di violazione delle misure di gestione contenute nel decreto ministeriale n. 466 del 1° giugno 2017, qualora le medesime costituiscano infrazioni gravi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 4 gennaio 2012, che comportino l'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca pari o superiore a 6, la direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura si riserva la facolta' di disporre la revoca dell'autorizzazione a mente del comma 4 del medesimo articolo. 2.5. L'autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» si intende sospesa se i sistemi di localizzazione della nave (VMS o AIS) ovvero il logbook elettronico non risultano funzionanti, sino all'effettivo ripristino degli stessi. 2.6. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, par. 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, l'autorizzazione di pesca e' automaticamente ritirata quando la licenza di pesca attribuita al peschereccio e' stata ritirata in via definitiva. Essa e' sospesa quando la licenza di pesca e' stata sospesa in via temporanea.