Art. 3 Rinnovo delle autorizzazioni specifiche alla pesca nella «Fossa di Pomo» precedentemente rilasciate 3.1. Il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate in virtu' del decreto direttoriale 7 dicembre 2016 e del decreto direttoriale n. 16438 del 21 luglio 2017, ovvero di quelle oggetto di nuova intestazione conseguente all'esercizio della facolta' di cui agli articoli 3 dei rispettivi suddetti decreti direttoriali, potra' essere richiesto dal proprietario della nave compilando il modello allegato al presente decreto (denominato «Allegato C»). Qualora l'istanza di rinnovo venga invece formulata dal detentore dell'autorizzazione specifica alla pesca precedentemente rilasciata, non coincidente con il soggetto proprietario della nave medesima, dovra' essere corredata, a pena di inammissibilita', dalla dichiarazione di assenso di quest'ultimo («Allegato D»). L'istanza, in bollo, dovra' essere depositata presso gli uffici dell'Autorita' marittima di iscrizione della nave, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni antecedenti la data di scadenza dell'autorizzazione gia' rilasciata. L'Autorita' marittima provvedera' alla immediata trasmissione della istanza e dei relativi allegati alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai fini dell'espletamento della conseguente istruttoria procedimentale. Il tardivo deposito dell'istanza, salvo oggettivo e comprovato impedimento non riconducibile alla volonta' dell'istante, comporta l'automatica decadenza dall'autorizzazione di pesca e il conseguente obbligo di restituzione della stessa da effettuarsi, entro cinque giorni, presso l'ufficio di iscrizione della nave, il quale provvedera', entro i successivi quindici giorni, a trasmetterla, in originale, alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Costituisce requisito inderogabile per conseguire il rinnovo dell'autorizzazione l'aver effettuato, nel periodo di validita' della stessa, attivita' di pesca nella «Fossa di Pomo» per almeno venticinque giorni in ogni anno solare. Il possesso di tale requisito dovra' essere dimostrato attraverso logbook elettronico. Al mancato assolvimento di tale obbligo consegue inderogabilmente il diniego dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione. 3.2. L'amministrazione in nessun caso potra' essere ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti dalle preclusioni al rinnovo stabilite nei precedenti paragrafi derivanti dal mancato accordo tra i soggetti che hanno facolta' di richiederlo. 3.3. Il rinnovo dell'autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» e' sempre subordinato: a) alla formulazione dell'istanza esclusivamente in relazione all'attrezzo gia' autorizzato; b) al persistere dei requisiti previsti in sede di primo rilascio dell'autorizzazione; c) alla presenza a bordo della nave, da verificarsi a cura dell'ufficio di iscrizione della stessa, indipendentemente dalla sua lunghezza fuori tutto (LFT), di sistemi di localizzazione a norma di legge (VMS e AIS), funzionanti ed attivi, nonche' di logbook elettronico; d) al non aver commesso, nei dodici mesi antecedenti al deposito dell'istanza, una o piu' infrazioni gravi ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio dell'Unione europea e del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6; e) nell'ipotesi in cui il rinnovo sia richiesto in relazione ad un peschereccio iscritto in un ufficio ricadente al di fuori delle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18, all'iscrizione della nave in uno dei registri tenuti dall'autorita' marittima di un Compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata all'interno delle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 entro il termine perentorio di novanta giorni dal deposito dell'istanza di cui al precedente paragrafo 3.1.; i) al soddisfacimento delle condizioni di navigabilita' di cui all'art. 164 del codice della navigazione. 3.4. Le autorizzazioni scadute in data antecedente al 31 dicembre 2020 delle quali sia stato conseguito il rinnovo con le modalita' previste dal presente articolo, sono eccezionalmente prorogate sino alla data del 31 dicembre 2023.