Art. 3 
 
         Rinnovo delle autorizzazioni specifiche alla pesca 
          nella «Fossa di Pomo» precedentemente rilasciate 
 
  3.1. Il rinnovo  delle  autorizzazioni  rilasciate  in  virtu'  del
decreto direttoriale 7 dicembre 2016 e del  decreto  direttoriale  n.
16438  del  21  luglio  2017,  ovvero  di  quelle  oggetto  di  nuova
intestazione conseguente all'esercizio della  facolta'  di  cui  agli
articoli 3  dei  rispettivi  suddetti  decreti  direttoriali,  potra'
essere richiesto dal proprietario della nave  compilando  il  modello
allegato al  presente  decreto  (denominato  «Allegato  C»).  Qualora
l'istanza  di  rinnovo   venga   invece   formulata   dal   detentore
dell'autorizzazione specifica alla pesca precedentemente  rilasciata,
non coincidente con il soggetto  proprietario  della  nave  medesima,
dovra'  essere  corredata,  a   pena   di   inammissibilita',   dalla
dichiarazione di assenso di quest'ultimo («Allegato  D»).  L'istanza,
in bollo, dovra' essere depositata presso gli  uffici  dell'Autorita'
marittima di iscrizione della nave, entro  e  non  oltre  il  termine
perentorio  di  trenta  giorni  antecedenti  la  data   di   scadenza
dell'autorizzazione   gia'    rilasciata.    L'Autorita'    marittima
provvedera' alla immediata trasmissione della istanza e dei  relativi
allegati  alla   direzione   generale   della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura  ai  fini   dell'espletamento   della   conseguente
istruttoria procedimentale. Il tardivo deposito  dell'istanza,  salvo
oggettivo e comprovato impedimento non  riconducibile  alla  volonta'
dell'istante, comporta l'automatica decadenza dall'autorizzazione  di
pesca e il  conseguente  obbligo  di  restituzione  della  stessa  da
effettuarsi, entro cinque  giorni,  presso  l'ufficio  di  iscrizione
della nave, il quale provvedera', entro i successivi quindici giorni,
a trasmetterla, in originale, alla  direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura. Costituisce requisito inderogabile per
conseguire il  rinnovo  dell'autorizzazione  l'aver  effettuato,  nel
periodo di validita' della stessa, attivita' di pesca nella «Fossa di
Pomo» per almeno venticinque giorni in ogni anno solare. Il  possesso
di  tale  requisito  dovra'  essere  dimostrato  attraverso   logbook
elettronico.  Al  mancato  assolvimento  di  tale  obbligo   consegue
inderogabilmente    il    diniego     dell'istanza     di     rinnovo
dell'autorizzazione. 
  3.2.  L'amministrazione  in  nessun  caso  potra'  essere  ritenuta
responsabile  di  eventuali  danni  derivanti  dalle  preclusioni  al
rinnovo stabilite nei  precedenti  paragrafi  derivanti  dal  mancato
accordo tra i soggetti che hanno facolta' di richiederlo. 
  3.3. Il rinnovo  dell'autorizzazione  specifica  alla  pesca  nella
«Fossa di Pomo» e' sempre subordinato: 
    a) alla formulazione  dell'istanza  esclusivamente  in  relazione
all'attrezzo gia' autorizzato; 
      b) al persistere  dei  requisiti  previsti  in  sede  di  primo
rilascio dell'autorizzazione; 
      c) alla presenza a bordo della  nave,  da  verificarsi  a  cura
dell'ufficio di iscrizione della stessa, indipendentemente dalla  sua
lunghezza fuori tutto (LFT), di sistemi di localizzazione a norma  di
legge  (VMS  e  AIS),  funzionanti  ed  attivi,  nonche'  di  logbook
elettronico; 
      d) al  non  aver  commesso,  nei  dodici  mesi  antecedenti  al
deposito dell'istanza, una o  piu'  infrazioni  gravi  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29  settembre  2008  del  Consiglio
dell'Unione europea e del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012
che  abbiano  comportato  l'assegnazione  di  un  punteggio  pari   o
superiore a 6; 
      e) nell'ipotesi in cui il rinnovo sia richiesto in relazione ad
un peschereccio iscritto in un ufficio ricadente al  di  fuori  delle
sottozone geografiche (GSA) 17 e 18, all'iscrizione della nave in uno
dei registri tenuti  dall'autorita'  marittima  di  un  Compartimento
marittimo ricadente  nella  competenza  di  una  direzione  marittima
ubicata all'interno delle sottozone geografiche (GSA) 17 e  18  entro
il termine perentorio di novanta giorni dal deposito dell'istanza  di
cui al precedente paragrafo 3.1.; 
      i) al soddisfacimento delle condizioni di navigabilita' di  cui
all'art. 164 del codice della navigazione. 
  3.4. Le autorizzazioni scadute in data antecedente al  31  dicembre
2020 delle quali sia stato conseguito il  rinnovo  con  le  modalita'
previste dal presente articolo, sono eccezionalmente  prorogate  sino
alla data del 31 dicembre 2023.