Art. 4 Cancellazione dall'elenco delle unita' navali autorizzate alla pesca specifica nella «Fossa di Pomo» e subentro nell'elenco di nuove navi 4.1. I proprietari dei pescherecci in favore dei quali e' rilasciata l'autorizzazione specifica di pesca, possono richiedere alla direzione generale, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente decreto - denominato «Allegato E» - la definitiva cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 1, dell'unita' navale per la quale la medesima era stata rilasciata. Alla cancellazione consegue il ritiro dell'autorizzazione alla pesca specifica da parte dell'Autorita' marittima presso i cui uffici la nave risulta iscritta. L'autorizzazione, in originale, dovra' essere riconsegnata all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che dispone la cancellazione dall'elenco. L'Autorita' marittima provvedera', entro i successivi quindici giorni, a trasmetterla alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 4.2. I soggetti di cui al paragrafo che precede possono, nell'ipotesi di motivata e comprovata necessita', altresi', richiedere - compilando l'istanza in bollo di cui all'allegato al presente decreto (denominato «Allegato F») - il rilascio di una nuova autorizzazione, relativa ai medesimi attrezzi precedentemente autorizzati, in luogo di quella gia' rilasciata all'imbarcazione originariamente iscritta nell'elenco, in favore di altro peschereccio di loro proprieta', nella cui licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validita' siano autorizzati gli attrezzi da pesca previsti dall'art. 1, comma 1.1., del presente decreto, che abbia pari, ovvero inferiore, capacita' di pesca e che sia dotato di sistemi di localizzazione (VMS e AIS) funzionanti ed attivi nonche' di logbook elettronico. Il rilascio della nuova autorizzazione in favore della nave subentrante puo' essere richiesto anche se quest'ultima e' iscritta nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei galleggianti tenuti dall'autorita' marittima di un Compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata al di fuori della sottozone geografiche (GSA) 17 e 18, purche' si provveda all'iscrizione della stessa in uno dei registri tenuti dall'autorita' marittima di un Compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata all'interno delle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 entro il termine perentorio di novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Nelle more del perfezionamento del procedimento di variazione dell'ufficio di iscrizione, non e' consentito formulare istanza di rilascio di nuova autorizzazione in favore di altro peschereccio di proprieta' dell'istante. 4.3. L'amministrazione non procedera', in nessun caso, al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 4.2. nell'ipotesi in cui: a) non sia stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione entro il termine di cui all'art. 3, paragrafo 3.1, del presente decreto; b) il peschereccio di cui si chiede la radiazione dall'elenco ovvero quello di cui si chiede il subentro abbia commesso, nei dodici mesi antecedenti al deposito dell'istanza, una o piu' infrazioni gravi ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio dell'Unione europea e del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6; c) sia stato omesso pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'annessa tariffa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 da parte del peschereccio di cui si chiede la radiazione dall'elenco o del peschereccio di cui si chiede il subentro; d) non vi sia l'autorizzazione di cui all'art. 652 del codice della navigazione con la quale il giudice dell'esecuzione autorizza la navigazione della nave - ove pignorata - di cui si chiede il subentro nell'elenco; e) non sussistano le condizioni di navigabilita' di cui all'art. 164 del codice della navigazione; f) non sia comprovato il possesso del requisito di cui al penultimo periodo dell'art. 3, paragrafo 3.1 attraverso il logbook elettronico. 4.4. All'istanza di cui al precedente paragrafo 4.2. dovra' essere allegata, a pena di irricevibilita' della stessa, la seguente documentazione: i. la dichiarazione di assenso alla formulazione dell'istanza da parte dell'armatore della nave di cui si chiede la radiazione dell'elenco e di quello della nave subentrante qualora i medesimi non coincidano con il proprietario della stessa; ii. copia della licenza di pesca ovvero dell'attestazione provvisoria in corso di validita' di entrambi i pescherecci; iii. copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'annessa tariffa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 relativa ad entrambi i pescherecci; iv. copia del documento d'identita' in corso di validita' del soggetto che presenta l'istanza ovvero del legale rappresentante pro tempore dello stesso in ipotesi di persona giuridica; v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante, ai sensi per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la presenza a bordo della nave di cui si chiede il subentro nell'elenco degli indicatori VMS (Vessel Monitoring System) e AIS (Automatic Identification System) ed il suo regolare funzionamento; vi. in ipotesi di pignoramento della nave, copia dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione di cui all'art. 652 del codice della navigazione, munita di attestazione di conformita'. 4.5. Nell'ipotesi di subentro nell'elenco di una nuova unita' navale, la validita' della autorizzazione cessera', in ogni caso, alla scadenza del triennio di validita' dell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto (31 dicembre 2023), senza che questa decorra, ex novo, a far data dalla variazione della intestazione dell'autorizzazione in favore dell'armatore dell'unita' navale subentrata. 4.6. Le autorizzazioni rilasciate ai pescherecci subentrati decadono e sono revocate per i medesimi motivi indicati nel precedente art. 2. Le autorizzazioni sono, inoltre sempre revocate nell'ipotesi in cui il proprietario dell'unita' navale subentrata nell'elenco non abbia ottemperato a quanto previsto dal penultimo periodo del precedente paragrafo 4.2.. In tal ultima ipotesi, i soggetti di cui al paragrafo 4.1., entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, potranno chiedere che l'imbarcazione della quale si era richiesta la radiazione dell'elenco, ove ancora di loro proprieta', sia nuovamente inserita nello stesso purche' permangano tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente decreto. 4.7. Qualora nel corso del periodo di validita' dell'elenco (1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023) intervenga il cambio di armatore della motonave iscritta, dovranno, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, osservarsi le formalita' previste dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1995. Nessuna autorizzazione puo' essere rilasciata all'armatore sostituito che assuma l'esercizio di una nuova nave non iscritta nell'elenco. 4.8. In nessun caso e' possibile richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, nell'ipotesi prevista dal paragrafo 4.2 del presente articolo, qualora la cancellazione dall'elenco dell'unita' navale consegua alla demolizione volta ad ottenere benefici connessi all'arresto definitivo.