Art. 4 
 
Cancellazione dall'elenco delle unita' navali autorizzate alla  pesca
  specifica nella «Fossa di Pomo» e  subentro  nell'elenco  di  nuove
  navi 
 
  4.1.  I  proprietari  dei  pescherecci  in  favore  dei  quali   e'
rilasciata l'autorizzazione specifica di  pesca,  possono  richiedere
alla  direzione  generale,  utilizzando  esclusivamente  il   modello
allegato  al  presente  decreto  -  denominato  «Allegato   E» -   la
definitiva cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1, paragrafo  1,
dell'unita' navale per la quale la  medesima  era  stata  rilasciata.
Alla cancellazione consegue il ritiro dell'autorizzazione alla  pesca
specifica da parte dell'Autorita' marittima presso i  cui  uffici  la
nave risulta iscritta. L'autorizzazione, in originale, dovra'  essere
riconsegnata all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni
dalla  notifica  del  provvedimento  che  dispone  la   cancellazione
dall'elenco. L'Autorita' marittima provvedera',  entro  i  successivi
quindici giorni, a trasmetterla alla direzione generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura. 
  4.2.  I  soggetti  di  cui  al  paragrafo  che   precede   possono,
nell'ipotesi  di  motivata   e   comprovata   necessita',   altresi',
richiedere - compilando l'istanza in bollo  di  cui  all'allegato  al
presente decreto (denominato «Allegato F») - il rilascio di una nuova
autorizzazione,  relativa  ai   medesimi   attrezzi   precedentemente
autorizzati, in luogo  di  quella  gia'  rilasciata  all'imbarcazione
originariamente iscritta nell'elenco, in favore di altro peschereccio
di loro  proprieta',  nella  cui  licenza  di  pesca  o  attestazione
provvisoria in corso di validita' siano autorizzati gli  attrezzi  da
pesca previsti dall'art. 1, comma 1.1.,  del  presente  decreto,  che
abbia pari, ovvero inferiore, capacita' di pesca e che sia dotato  di
sistemi di localizzazione (VMS e AIS) funzionanti ed  attivi  nonche'
di logbook elettronico. Il rilascio  della  nuova  autorizzazione  in
favore  della  nave  subentrante  puo'  essere  richiesto  anche   se
quest'ultima e' iscritta nel  registro  delle  matricole  delle  navi
maggiori ovvero dal registro delle navi  minori  e  dei  galleggianti
tenuti  dall'autorita'  marittima  di  un   Compartimento   marittimo
ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata  al  di
fuori della sottozone geografiche (GSA) 17 e 18, purche' si  provveda
all'iscrizione della stessa in uno dei registri tenuti dall'autorita'
marittima di un Compartimento marittimo ricadente nella competenza di
una  direzione  marittima   ubicata   all'interno   delle   sottozone
geografiche (GSA) 17 e 18 entro  il  termine  perentorio  di  novanta
giorni   dal   rilascio   dell'autorizzazione.   Nelle    more    del
perfezionamento  del  procedimento  di  variazione  dell'ufficio   di
iscrizione, non e' consentito formulare istanza di rilascio di  nuova
autorizzazione  in  favore  di  altro  peschereccio   di   proprieta'
dell'istante. 
  4.3. L'amministrazione non procedera', in nessun caso, al  rilascio
dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 4.2.  nell'ipotesi
in cui: 
    a) non sia stato richiesto il rinnovo  dell'autorizzazione  entro
il termine di cui all'art. 3, paragrafo 3.1, del presente decreto; 
    b) il peschereccio di cui si  chiede  la  radiazione  dall'elenco
ovvero quello di cui si chiede il subentro abbia commesso, nei dodici
mesi antecedenti al deposito  dell'istanza,  una  o  piu'  infrazioni
gravi ai sensi del regolamento (CE) n.  1005/2008  del  29  settembre
2008 del Consiglio dell'Unione europea e del decreto legislativo n. 4
del 9 gennaio  2012  che  abbiano  comportato  l'assegnazione  di  un
punteggio pari o superiore a 6; 
    c)  sia  stato  omesso  pagamento  della  tassa  di   concessione
governativa di cui all'annessa  tariffa  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 da parte del peschereccio
di cui si chiede la radiazione dall'elenco o del peschereccio di  cui
si chiede il subentro; 
    d) non vi sia l'autorizzazione di cui  all'art.  652  del  codice
della navigazione con la quale il giudice  dell'esecuzione  autorizza
la navigazione della nave - ove  pignorata -  di  cui  si  chiede  il
subentro nell'elenco; 
    e) non sussistano le condizioni di navigabilita' di cui  all'art.
164 del codice della navigazione; 
      f) non sia comprovato il  possesso  del  requisito  di  cui  al
penultimo periodo dell'art. 3, paragrafo 3.1  attraverso  il  logbook
elettronico. 
  4.4. All'istanza di cui al precedente paragrafo 4.2. dovra'  essere
allegata,  a  pena  di  irricevibilita'  della  stessa,  la  seguente
documentazione: 
    i. la dichiarazione di assenso alla formulazione dell'istanza  da
parte dell'armatore  della  nave  di  cui  si  chiede  la  radiazione
dell'elenco e di quello della nave subentrante qualora i medesimi non
coincidano con il proprietario della stessa; 
    ii.  copia  della  licenza  di  pesca  ovvero   dell'attestazione
provvisoria in corso di validita' di entrambi i pescherecci; 
    iii. copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione
governativa di cui all'annessa  tariffa  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 relativa  ad  entrambi  i
pescherecci; 
    iv. copia del documento d'identita' in  corso  di  validita'  del
soggetto che presenta l'istanza ovvero del legale rappresentante  pro
tempore dello stesso in ipotesi di persona giuridica; 
    v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante, ai
sensi per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445 del 28 dicembre 2000, la presenza a bordo della nave  di  cui  si
chiede  il  subentro  nell'elenco  degli   indicatori   VMS   (Vessel
Monitoring System) e AIS (Automatic Identification System) ed il  suo
regolare funzionamento; 
    vi.   in   ipotesi   di   pignoramento    della    nave,    copia
dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione di cui  all'art.  652
del codice della navigazione, munita di attestazione di conformita'. 
  4.5. Nell'ipotesi di  subentro  nell'elenco  di  una  nuova  unita'
navale, la validita' della autorizzazione  cessera',  in  ogni  caso,
alla scadenza del triennio di validita' dell'elenco di cui all'art. 1
del presente decreto (31 dicembre 2023), senza che questa decorra, ex
novo,   a   far   data   dalla    variazione    della    intestazione
dell'autorizzazione  in  favore  dell'armatore   dell'unita'   navale
subentrata. 
  4.6.  Le  autorizzazioni  rilasciate  ai   pescherecci   subentrati
decadono  e  sono  revocate  per  i  medesimi  motivi  indicati   nel
precedente art. 2. Le autorizzazioni sono,  inoltre  sempre  revocate
nell'ipotesi in cui il  proprietario  dell'unita'  navale  subentrata
nell'elenco non abbia ottemperato a  quanto  previsto  dal  penultimo
periodo del precedente paragrafo  4.2..  In  tal  ultima  ipotesi,  i
soggetti di cui al paragrafo 4.1., entro e non  oltre  trenta  giorni
dalla notifica del provvedimento di  revoca,  potranno  chiedere  che
l'imbarcazione  della  quale   si   era   richiesta   la   radiazione
dell'elenco, ove ancora di loro proprieta', sia  nuovamente  inserita
nello stesso  purche'  permangano  tutti  i  requisiti  previsti  per
l'iscrizione nell'elenco di cui al presente decreto. 
  4.7. Qualora nel corso del periodo  di  validita'  dell'elenco  (1°
gennaio 2021 - 31 dicembre 2023) intervenga  il  cambio  di  armatore
della   motonave   iscritta,   dovranno,   a   pena   di    decadenza
dell'autorizzazione  stessa,  osservarsi   le   formalita'   previste
dall'art.  6  del  decreto  ministeriale  26  luglio  1995.   Nessuna
autorizzazione puo' essere  rilasciata  all'armatore  sostituito  che
assuma l'esercizio di una nuova nave non iscritta nell'elenco. 
  4.8. In nessun caso e' possibile  richiedere  il  rilascio  di  una
nuova autorizzazione, nell'ipotesi prevista  dal  paragrafo  4.2  del
presente articolo, qualora la cancellazione  dall'elenco  dell'unita'
navale consegua alla demolizione volta ad ottenere benefici  connessi
all'arresto definitivo.