Art. 5 
 
                Reintegrazione del numero delle navi 
                       a seguito di decremento 
 
  5.1.  Ogni  qual  volta  il  numero  delle  imbarcazioni   iscritte
nell'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 1.1., del  presente  decreto
subira' un decremento pari o superiore al  5%,  da  arrotondarsi  per
eccesso all'unita',  l'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di
pubblicare un idoneo avviso per la reintegrazione dello stesso.