Art. 5 Reintegrazione del numero delle navi a seguito di decremento 5.1. Ogni qual volta il numero delle imbarcazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 1.1., del presente decreto subira' un decremento pari o superiore al 5%, da arrotondarsi per eccesso all'unita', l'amministrazione si riserva la facolta' di pubblicare un idoneo avviso per la reintegrazione dello stesso.