Art. 3 1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 1° febbraio 2021. 2. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 decadono su quelle rotte per le quali non sia effettuato alcun servizio aereo di linea per un periodo di dodici mesi.