Art. 3 
 
  1. Gli oneri di servizio  pubblico  di  cui  all'art.  2  diventano
obbligatori a partire dal 1° febbraio 2021. 
  2. Gli oneri di servizio pubblico di cui  all'art.  2  decadono  su
quelle rotte per le quali non sia effettuato alcun servizio aereo  di
linea per un periodo di dodici mesi.