Art. 4 1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 2 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'ENAC, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.