Art. 4 
 
  1. I vettori comunitari che intendono  operare  le  rotte  indicate
all'art. 2 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di  cui  al
presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo  finanziario,
devono presentare all'ENAC, per ogni  singola  rotta,  l'accettazione
del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato  tecnico  al
presente decreto.