Art. 7 
 
  1. Con successivi decreti del direttore  della  Direzione  generale
per gli aeroporti ed il trasporto aereo vengono  resi  esecutivi  gli
esiti delle gare  di  cui  all'art.  5,  viene  concesso  ai  vettori
aggiudicatari delle gare stesse il diritto di esercitare in esclusiva
e con compensazione finanziaria il servizio aereo  di  linea  oggetto
delle medesime gare e vengono,  altresi',  approvate  le  convenzioni
sottoscritte dall'ENAC e dal singolo vettore per regolare l'esercizio
del servizio concesso. 
  2. I decreti di cui al comma precedente sono sottoposti agli organi
competenti per il controllo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it). 
    Roma, 31 luglio 2020 
 
                                              Il Ministro: De Micheli