IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, recante «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata»; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel disporre l'applicazione della legge n. 401 del 1985 ad altri prodotti agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al comma 2, che: «Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, nonche' le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, recante «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2016, recante «Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura»; Visto l'art. 78 commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare il comma 2-terdecies il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano definite la tenuta dei registri, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri nonche' le modalita' di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo, e che per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale tale annotazione venga assolta con la registrazione nei predetti registri; Decreta: Art. 1 Ambito operativo 1. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unita' di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unita' siano identificate con le modalita' previste dal presente decreto in tema di registri. 2. I prodotti DOP e IGP costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotativita'. 3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unita' di prodotto sottoposte a pegno, senza necessita' di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalita' previsti dal presente decreto. 4. L'allegato 2 puo' essere aggiornato e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale qualita' e repressione frodi (ICQRF), su proposta della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica.