IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  17  aprile  2019,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione e  all'etichettatura  delle  bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni  di  bevande  spiritose  nella
presentazione e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche  delle  bevande
spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di  distillati  di  origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008; 
  Vista la legge  24  luglio  1985,  n.  401,  recante  «Norme  sulla
costituzione di pegno  sui  prosciutti  a  denominazione  di  origine
tutelata»; 
  Vista la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  «Disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore
agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel  disporre
l'applicazione  della  legge  n.  401  del  1985  ad  altri  prodotti
agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al  comma  2,
che: «Il  contrassegno  e  le  relative  modalita'  di  applicazione,
nonche' le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono
stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 20 marzo 2015, n.  293,  e  successive  modifiche,  recante
«Disposizioni per la tenuta in forma  dematerializzata  dei  registri
nel settore vitivinicolo, ai  sensi  dell'art.  1-bis,  comma  5  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante «Disposizioni nazionali
concernenti  l'attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013,  recante  modifica  del
regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli
d'oliva e degli oli di  sansa  d'oliva  nonche'  ai  metodi  ad  essi
attinenti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  26
luglio 2016, recante «Costituzione del  pegno  rotativo  su  prodotti
lattiero-caseari di lunga stagionatura»; 
  Visto l'art. 78 commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito  con  modificazioni  in
legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare il comma 2-terdecies il
quale prevede che con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali siano definite  la  tenuta  dei  registri,  le
indicazioni, differenziate per  tipologia  di  prodotto,  che  devono
essere riportate nei registri nonche' le modalita'  di  registrazione
della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo, e che per  i
prodotti per i quali  vige  l'obbligo  di  annotazione  nei  registri
telematici istituiti nell'ambito  del  Sistema  informativo  agricolo
nazionale tale annotazione venga assolta  con  la  registrazione  nei
predetti registri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. I prodotti  agricoli  e  alimentari  a  denominazione  d'origine
protetta o a indicazione  geografica  protetta,  inclusi  i  prodotti
vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito  denominati  prodotti
DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal  giorno
in cui le unita' di prodotto sono collocate nei locali di  produzione
e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a  condizione  che  le  stesse
unita' siano identificate con  le  modalita'  previste  dal  presente
decreto in tema di registri. 
  2. I prodotti DOP e IGP costituiti in pegno ai sensi  del  presente
decreto possono essere oggetto di patto di rotativita'. 
  3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione  delle  unita'
di  prodotto  sottoposte  a  pegno,  senza  necessita'  di  ulteriori
stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalita'
previsti dal presente decreto. 
  4. L'allegato 2  puo'  essere  aggiornato  e  pubblicato  sul  sito
internet  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali con decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale
qualita' e repressione frodi (ICQRF),  su  proposta  della  Direzione
generale  per  la  promozione   della   qualita'   agroalimentare   e
dell'ippica.