Art. 2 
 
                              Registro 
 
  1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad  annotare
per ogni operazione, su apposito registro conforme  al  facsimile  di
cui all'allegato 1, diverso per ogni creditore e  conservato  a  cura
del debitore, salvo diversa intesa tra le parti,  le  indicazioni  di
cui al medesimo allegato 1. 
  2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima
di procedere all'annotazione sul registro, il creditore  pignoratizio
individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo  che  per  i
prodotti di cui al comma 4. 
  3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per
i prodotti di cui al comma 4. 
  4. Per i prodotti vitivinicoli e per l'olio di oliva,  il  debitore
puo'  procedere  all'annotazione  nei  registri  telematici,  di  cui
rispettivamente al decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 20  marzo  2015,  n.  293  e  al  decreto  del
medesimo Ministro 23 dicembre 2013, n. 16059,  istituiti  nell'ambito
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle informazioni
di cui all'allegato 2. Il debitore  provvede  alla  comunicazione  al
creditore  di  tale  operazione  entro  il  giorno  successivo   alla
registrazione.  Il  creditore  puo'  chiedere  ed  ottenere  in  sede
contrattuale la visibilita' dei registri di cui al presente comma.