Art. 2 Registro 1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 1, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 1. 2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i prodotti di cui al comma 4. 3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per i prodotti di cui al comma 4. 4. Per i prodotti vitivinicoli e per l'olio di oliva, il debitore puo' procedere all'annotazione nei registri telematici, di cui rispettivamente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 e al decreto del medesimo Ministro 23 dicembre 2013, n. 16059, istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle informazioni di cui all'allegato 2. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore puo' chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilita' dei registri di cui al presente comma.