Art. 3 Estinzione del pegno 1. La constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all'allegato 1 o registrazione sul registro telematico di cui al comma 4 dell'art. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2020 Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 786