Art. 3 
 
                        Estinzione del pegno 
 
  1.   La   constatazione   dell'estinzione   totale    o    parziale
dell'operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti  in  pegno  avviene
mediante  annotazione  sul  registro  di   cui   all'allegato   1   o
registrazione sul registro telematico di cui al comma 4 dell'art. 2. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 luglio 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 786