Art. 2 Deroghe 1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni: decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14; leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.