Art. 2 
 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per l'espletamento  degli  interventi  previsti  dalla  presente
ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e'  autorizzato  a
derogare,  ove  necessario,  nel  rispetto  dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria,
alle seguenti disposizioni: 
    decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,
art. 14; 
    leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle  attivita'
previste dalla presente ordinanza.