Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26
agosto 2020, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli
5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». Saranno accettate  eventuali
offerte a prezzi superiori alla pari. 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   a   specifiche
previsioni contenute negli  articoli  citati  nel  comma  precedente,
ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di  svolgere
le operazioni d'asta,  relative  al  titolo  oggetto  della  presente
emissione, da remoto mediante  l'ausilio  di  strumenti  informatici,
sulla base di modalita' concordate dalle due istituzioni. 
  La provvigione di  collocamento,  pari  allo  0,075%  del  capitale
nominale sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui
all'art. 6 del decreto di massima indicato nelle premesse.