IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, Supplemento ordinario n. 25, e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 24 luglio 2006 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2006; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 gennaio 2019, n. 50, recante «Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019; Considerata l'esigenza di integrare la tabella B allegata al decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, area di Psicologia, con i titoli di specializzazione di cui ai citati decreti ministeriali 24 luglio 2006 e 21 gennaio 2019, al fine di consentire ai nuovi specializzati l'accesso ai concorsi nel Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 15 marzo 2010 n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»; Visto l'accordo Stato regioni, sancito il 10 luglio 2014 (rep. 87/CSR), che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 38 del 2010 definisce le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; Visto l'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in particolare il comma 4-quinquies che inserisce tra le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, di cui al citato accordo Stato regioni previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 38 del 2010, anche i medici specialisti in medicina di comunita' e delle cure primarie, ed il comma 4-sexies che a tal fine dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale; Ritenuto, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto art. 25, di dover integrare la tabella B allegata al citato decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, inserendo la scuola di specializzazione in Medicina di comunita' e delle cure primarie tra le scuole equipollenti alla disciplina di cure palliative; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', in merito all'integrazione della citata tabella B con i titoli di specializzazione di cui ai predetti decreti ministeriali 24 luglio 2006 e 21 gennaio 2019, nella seduta del 15 maggio 2020, nonche' in merito all'integrazione della medesima tabella B con l'inserimento della scuola di specializzazione in Medicina di comunita' e delle cure primarie tra le scuole equipollenti alla disciplina di Cure palliative, nella seduta del 14 luglio 2020; Decreta: Art. 1 1. Per le motivazioni di cui in premessa, la tabella B «Valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni» di cui al decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, Supplemento ordinario n. 25 e successive modificazioni, e' integrata come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2020 Il Ministro: Speranza