IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, concernente il «Riordino della disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997,
n.  483,  «Regolamento  recante  la  disciplina  concorsuale  per  il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997,
n. 484, «Regolamento recante  la  determinazione  dei  requisiti  per
l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei  requisiti  e  dei
criteri  per  l'accesso  al  secondo  livello  dirigenziale  per   il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  30  gennaio  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  37  del  14  febbraio  1998,
Supplemento ordinario n.  25,  e  successive  modificazioni,  recante
«Tabelle  relative  alle  discipline  equipollenti   previste   dalla
normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del   Servizio   sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  24
luglio 2006 recante «Riassetto delle scuole  di  specializzazione  di
area psicologica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246  del  21
ottobre 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  21  gennaio  2019,  n.  50,  recante  «Riordino  degli
ordinamenti  didattici  delle  scuole  di  specializzazione  di  area
psicologica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del  9  aprile
2019; 
  Considerata l'esigenza  di  integrare  la  tabella  B  allegata  al
decreto  del  Ministro  della  sanita'  30  gennaio  1998,  area   di
Psicologia, con i titoli di specializzazione di cui ai citati decreti
ministeriali 24 luglio 2006 e 21 gennaio 2019, al fine di  consentire
ai nuovi specializzati l'accesso ai concorsi nel  Servizio  sanitario
nazionale; 
  Vista la legge 15 marzo  2010  n.  38,  recante  «Disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»; 
  Visto l'accordo Stato regioni, sancito  il  10  luglio  2014  (rep.
87/CSR), che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n.  38
del 2010 definisce le figure professionali con specifiche  competenze
ed esperienza nel campo delle cure palliative; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della  salute  4  febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3  giugno  2015,
recante  «Riordino  delle  scuole   di   specializzazione   di   area
sanitaria»; 
  Visto l'art.  25  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed
in particolare il comma  4-quinquies  che  inserisce  tra  le  figure
professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle
cure palliative e della terapia del dolore, di cui al citato  accordo
Stato regioni previsto dall'art. 5, comma 2 della  legge  n.  38  del
2010, anche i medici specialisti in medicina  di  comunita'  e  delle
cure primarie, ed il comma 4-sexies che a tal fine dispone che, entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge stesso, il Ministero della salute,  con
propri  decreti,  provvede  a  integrare  le  tabelle  relative  alle
discipline equipollenti e affini per l'accesso del  personale  medico
ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale; 
  Ritenuto, al fine di dare attuazione alle disposizioni  di  cui  al
predetto art. 25, di dover integrare la tabella B allegata al  citato
decreto del Ministro della sanita'  30  gennaio  1998,  inserendo  la
scuola di specializzazione in Medicina  di  comunita'  e  delle  cure
primarie  tra  le  scuole  equipollenti  alla  disciplina   di   cure
palliative; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita',  in  merito
all'integrazione  della  citata   tabella   B   con   i   titoli   di
specializzazione di cui ai predetti decreti  ministeriali  24  luglio
2006 e 21 gennaio 2019, nella seduta del 15 maggio 2020,  nonche'  in
merito all'integrazione della medesima tabella  B  con  l'inserimento
della scuola di specializzazione in Medicina  di  comunita'  e  delle
cure primarie tra le scuole  equipollenti  alla  disciplina  di  Cure
palliative, nella seduta del 14 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, la  tabella  B  «Valevole
per la verifica e la valutazione delle specializzazioni»  di  cui  al
decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  14   febbraio   1998,   Supplemento
ordinario n.  25  e  successive  modificazioni,  e'  integrata   come
indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 agosto 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza