IL DIRETTORE GENERALE 
 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; 
   Visto l'art. 48 del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
   Vista la legge 15 luglio 2002, n.  145,  intitolata  «Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
   Visto il decreto del Ministro della salute del  15  gennaio  2020,
con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
   Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
   Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
   Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
   Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della  Commissione  del  24
novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini  delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari; 
   Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione
economica del 1 febbraio 2001, n. 3; 
   Vista la determina AIFA  del  29  ottobre  2004  («Note AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)») e successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista  la  determina AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006  («Manovra  per  il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  determina AIFA  IP  n.  62/2019  del  29  gennaio  2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale, n. 44 del 21 febbraio 2019 con la  quale  la  societa'  GMM
Farma S.r.l. e'  stata  autorizzata  all'importazione  parallela  del
medicinale «Ibustrin» (indobufene) e  con  cui  lo  stesso  e'  stato
classificato in classe C(nn) ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 29 maggio 2020 con la quale  la
societa' GMM Farma S.r.l. ha chiesto  la  riclassificazione  ai  fini
della   rimborsabilita'   della   suddetta   specialita'   medicinale
«Ibustrin» (indobufene); 
  Visto il parere della  Commissione  tecnico-scientifica  dell'AIFA,
espresso nella sua seduta del 15-17 luglio 2020; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale IBUSTRIN (indobufene) nelle confezioni sotto indicate
e' classificato come segue: 
  confezione: 
    «200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n.  047269016  (in  base
10) 
  Classe di rimborsabilita': C.