Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  novembre
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 139 del 14 giugno 1985 con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini   «Moscadello   di
Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 2  agosto  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  200  del  26  agosto
1993 con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; 
    Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio  1996
con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione  della
DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; 
    Visto il decreto ministeriale 26 maggio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  146  del  25  giugno
2010 con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - sezione Qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  295  -  20
dicembre 2011, con il quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare
della DOP «Moscadello di Montalcino»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su  istanza  del  Consorzio  del  vino  Brunello  di
Montalcino con sede in Montalcino, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Moscadello   di
Montalcino» nel rispetto della procedura di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  29  luglio   2020,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Moscadello di Montalcino»; 
    Considerato, altresi' che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e
come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012, per le modifiche «minori», che  non  comportano  variazioni  al
documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio  PQAI  IV  -
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della predetta proposta.