IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1639  del  2
ottobre 1968 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del
25 luglio 1969), recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14
luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17
luglio   2017,    n.    143    «Regolamento    recante    adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 177», che ha integrato e modificato il  precedente
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio
2013, n. 105; 
  Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca»,  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli  attrezzi  di
pesca»   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  2847/1993  e  che  abroga   il
regolamento (CE) n. 1626/1994; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 del regolamento (CE) n.  1967/2006
che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti  sui
valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso  degli  attrezzi
trainati, quali la sciabica da natante, a condizione chela stessa sia
giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di
pesca non abbiano un impatto  significativo  sull'ambiente  marino  e
interessino un numero limitato di imbarcazioni, e  a  condizione  che
esse non possano essere esercitate con gli attrezzi che rientrano  in
un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; 
  Visto il reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
  Visto, in particolare, l'art. 5 del suddetto regolamento,  inerente
l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli  Stati
membri rendono disponibile nella zona  protetta  dei  loro  siti  web
ufficiale   l'elenco   dei    pescherecci    che    hanno    ricevuto
l'autorizzazione  di  pesca  prima  che  le   medesime   acquisiscono
validita'; 
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio  2016,  (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.  209  del  7  settembre  2016),  recante
misure tecniche per prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare  la  pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata; 
  Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2017 recante  «Disciplina
del rilascio  dell'autorizzazione  alla  pesca  del  rossetto  (Aphia
minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la  scabica  da
natante e la rete a  circuizione  senza  chiusura  nei  compartimenti
marittimi della Regione Siciliana»; 
  Viste le note prot. n. 362/GAB del 28 gennaio 2020 e n. 2899 del 22
luglio 2020  con  le  quali  la  Regione  Siciliana  ha  chiesto  una
specifica proroga dell'attivita' di pesca della  risorsa  rossetto  e
cicerello,  necessaria  a  far  fronte  alle  esigenze  di  ulteriore
rilevazioni di  carattere  scientifico  per  il  conseguimento  della
redazione di uno specifico Piano di gestione; 
  Considerato che il reg. (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 20  giugno  2019,  al  Capo  IV  art.  25  «ricerca
scientifica», ha previsto  che  le  misure  tecniche  introdotte  nel
medesimo regolamento  non  si  applicano  alle  operazioni  di  pesca
condotte per fini scientifici purche'  siano  rispettate  determinate
condizioni. 
  Considerato,  in  particolare,  che  al  paragrafo  1  lettera   e)
dell'art. 25 del citato reg. (UE) n. 2019/1241, e'  previsto  che  le
operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di
ricerca scientifica oltre  ad  essere  limitate  nel  tempo,  qualora
coinvolgano  piu'  sei  unita',  lo  Stato  membro  e'  obbligato  ad
informare la Commissione almeno  tre  mesi  prima  dell'inizio  della
ricerca e la stessa, se del  caso,  chieda  un  parere  dello  CSTEP,
affinche' il numero maggiore di unita' da  utilizzare  nella  ricerca
sia giustificato da ragioni scientifiche; 
  Considerata la necessita',  alla  luce  di  quanto  indicato  dalla
Commissione  europea  ad  applicare   una   strategia   precauzionale
nell'adozione di misure volte a  proteggere,  conservare  le  risorse
acquatiche  vive  e  gli  ecosistemi  marini  e   a   garantire   uno
sfruttamento sostenibile; 
  Considerato  che  con  nota  inoltrata  al  Dipartimento   funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  il  28  luglio
2020 e' stato dato avvio alle procedure  di  registrazione  presso  i
competenti organi  di  controllo  dell'incarico  del  dott.  Riccardo
Rigillo  quale  direttore  della  Direzione  generale   della   pesca
marittima e dell'acquacoltura (PEMAC); 
  Ritenuto opportuno prorogare  l'attivita'  di  pesca  del  rossetto
(Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), al fine  di
effettuare ulteriore rilevazioni di  carattere  scientifico  di  tali
specie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  acquisire  ulteriori  elementi  ed  informazioni  di
carattere scientifico, in conformita' a quanto previsto  dall'art.  7
paragrafo 1, lettera d) del reg. (CE) n. 1224/2009,  le  imbarcazioni
di cui all'elenco fornito dalla Regione Siciliana con  nota  n.  5789
del  6  giugno  2017,  nell'ambito  delle  acque  dei   compartimenti
marittimi della Regione Siciliana, sono autorizzate  alla  pesca  del
rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con
la sciabica da natante e la rete a  circuizione  senza  chiusura,  in
deroga alla  dimensione  minima  della  maglia  della  rete  e  della
distanza minima dalla costa. 
  2.  L'autorizzazione  all'attivita'  di   pesca   sperimentale   e'
prorogata fino al 30 settembre 2022. 
  3. L'attivita' di pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta)  e
del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la scabica da  natante  e
la rete a circuizione senza chiusura, e' svolta  mediante  l'utilizzo
di sei imbarcazioni, tra quelle inserite  nell'elenco  fornito  dalla
Regione Siciliana con nota n.  5789  del  6  giugno  2017,  ai  sensi
dell'art. 25 del reg. (UE) n. 1022/2019. 
  4. Il Capo del Compartimento marittimo di ogni Capitaneria di porto
della Regione Siciliana, rilascia a ciascuna impresa, la  cui  unita'
e' utilizzata nella pesca sperimentale, una speciale  «Autorizzazione
di pesca provvisoria» con validita' limitata al 30 settembre 2022. 
  5.  L'Autorizzazione  di  pesca  di  cui  al  precedente  comma  e'
rilasciata dall'Autorita' marittima esclusivamente alle unita' munite
di  licenza  di  pesca  e/o  attestazione  provvisoria  in  corso  di
validita'.