Art. 2 1. L'attivita' di pesca del rossetto (Aphia minuta) e' svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 30 aprile; quella del cicerello (Gymnammodites cicerelus), nel periodo compreso tra il 1° aprile al 31 ottobre. L'attivita' di prelievo e' esercitata per un totale di quattro giorni la settimana, ricompresi tassativamente dal lunedi' al giovedi'. 2. L'attivita' di pesca, nonche' il numero delle imbarcazioni utilizzate, e' garantita e sottoposta al controllo dei capi dei Compartimenti marittimi di competenza, i quali provvedono, altresi', ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015.