Art. 2 
 
  1. L'attivita' di pesca del rossetto (Aphia minuta) e'  svolta  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio al 30 aprile; quella del cicerello
(Gymnammodites cicerelus), nel periodo compreso tra il 1°  aprile  al
31 ottobre. L'attivita' di prelievo e' esercitata per  un  totale  di
quattro giorni la settimana, ricompresi tassativamente dal lunedi' al
giovedi'. 
  2. L'attivita' di  pesca,  nonche'  il  numero  delle  imbarcazioni
utilizzate, e' garantita e  sottoposta  al  controllo  dei  capi  dei
Compartimenti marittimi di competenza, i quali provvedono,  altresi',
ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi
da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015.