IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti
per  il  riequilibrio  della  finanza  pubblica»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e  in  particolare
l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini  di
liquidazione della pensione per i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante  interventi  in
materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i
termini di riconoscimento, per  i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio  di
servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata  spettante  a
seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in
particolare l'art. 23, concernente l'erogazione  del  trattamento  di
fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche  nonche'
del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma  7
che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni  ivi
recate e gli ulteriori criteri, condizioni e  adempimenti,  anche  in
termini di trasparenza, per l'accesso  al  finanziamento,  nonche'  i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento  del  relativo
Fondo di garanzia e della garanzia di  ultima  istanza  dello  Stato,
sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica  amministrazione,  sentiti  l'INPS,  il   Garante   per   la
protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato; 
  Visto, altresi', il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n.
4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019,  che  stabilisce
che la gestione del Fondo di garanzia predetto e'  affidata  all'INPS
sulla base di un'apposita convenzione  da  stipulare  tra  lo  stesso
Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del
lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  che  per  la  predetta  gestione  e'  autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello
Stato intestato al gestore. 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, 22 aprile  2020,  n.  51,  recante  «Regolamento  in
materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il
18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare
gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito  soggettivo
e Accordo quadro; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei  requisiti  di
accesso al pensionamento agli incrementi  della  speranza  di  vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che
ha disposto l'adeguamento  dei  requisiti  pensionistici  all'aumento
della speranza di vita per il biennio 2019-2020; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei  requisiti  di
accesso al pensionamento all'incremento  della  speranza  di  vita  a
decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 267 del 14  novembre  2019,  che  ha  disposto  l'adeguamento  dei
requisiti pensionistici all'aumento della speranza  di  vita  per  il
biennio 2021-2022; 
  Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale,  che  si  e'
espresso con nota n. 31774 del 4 agosto 2020; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si  e'
espresso con nota n. 25745 del 10 luglio 2020; 
  Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che si
e' espressa con nota n. 55962 del 14 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  l'Accordo  quadro  per  il  finanziamento  verso
l'anticipo  della  liquidazione  dell'indennita'  di  fine   servizio
comunque denominata secondo quanto previsto dall'art.  23,  comma  2,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  sottoscritto,  con
firma digitale, tra il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, composto
di dodici articoli e corredato di cinque allegati. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 19 agosto 2020 
 
                                                  Il Ministro: Dadone 

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2027