IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonche' del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma 7 che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni ivi recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del relativo Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; Visto, altresi', il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n. 4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la gestione del Fondo di garanzia predetto e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione e che per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito soggettivo e Accordo quadro; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022; Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si e' espresso con nota n. 31774 del 4 agosto 2020; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si e' espresso con nota n. 25745 del 10 luglio 2020; Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che si e' espressa con nota n. 55962 del 14 luglio 2020; Decreta: Art. 1 1. E' approvato l'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, composto di dodici articoli e corredato di cinque allegati. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 agosto 2020 Il Ministro: Dadone Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2027