Art. 10 Monitoraggio 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua il monitoraggio del programma. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 9, comma 2, i quali, tra l'altro, elaborano un rapporto dettagliato su ripartizione tipologica e territoriale degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche di fruizione degli incentivi e sui trend trasportistici in atto.