Art. 10 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare effettua il monitoraggio del programma. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del  territorio  e  del  mare  si  avvale  dei  soggetti
attuatori di cui all'art. 9, comma 2, i quali, tra l'altro, elaborano
un rapporto dettagliato su  ripartizione  tipologica  e  territoriale
degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche  di  fruizione
degli incentivi e sui trend trasportistici in atto.