Art. 10
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare effettua il monitoraggio del programma.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare si avvale dei soggetti
attuatori di cui all'art. 9, comma 2, i quali, tra l'altro, elaborano
un rapporto dettagliato su ripartizione tipologica e territoriale
degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche di fruizione
degli incentivi e sui trend trasportistici in atto.