Art. 11 Controlli e sanzioni 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento del programma e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la disattivazione del buono mobilita' o per la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 7, comma 3, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.