Art. 11
Controlli e sanzioni
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento del
programma e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in
caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del
presente decreto, per la disattivazione del buono mobilita' o per la
cancellazione dall'elenco di cui all'art. 7, comma 3, fatte salve le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni
aventi compiti ispettivi e di controllo.