Art. 11 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  vigila,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  sul  corretto  funzionamento   del
programma e interviene, anche su segnalazione da parte di  SOGEI,  in
caso di eventuali usi  difformi  o  di  violazioni  delle  norme  del
presente decreto, per la disattivazione del buono mobilita' o per  la
cancellazione dall'elenco di cui all'art. 7, comma 3, fatte salve  le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A  tal  fine  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni
aventi compiti ispettivi e di controllo.