Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti
attinenti all'attribuzione e all'utilizzo del buono mobilita'
istituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, cosi' come modificato dal decreto-legge dal decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all'art.
9, comma 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali cui
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in qualita' di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto
dall'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi
della gestione e conservazione dei dati personali, nonche' gli
obblighi e le responsabilita' reciproche fra il titolare e i
responsabili del trattamento.