Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo del buono mobilita' istituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, cosi' come modificato dal decreto-legge dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all'art. 9, comma 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonche' gli obblighi e le responsabilita' reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento.