Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare assicura il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  della
normativa vigente, limitandolo alla sola  realizzazione  dei  compiti
attinenti  all'attribuzione  e  all'utilizzo  del   buono   mobilita'
istituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, convertito con modificazioni dalla legge 12  dicembre  2019,  n.
141, cosi' come modificato dal  decreto-legge  dal  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all'art.
9, comma 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali  cui
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
in qualita' di titolare del trattamento,  ricorre.  A  tal  fine,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede  alla  stipula  del  contratto  o  atto  giuridico  previsto
dall'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' e i  tempi
della gestione  e  conservazione  dei  dati  personali,  nonche'  gli
obblighi  e  le  responsabilita'  reciproche  fra  il  titolare  e  i
responsabili del trattamento.