Art. 13 Norme finanziarie 1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto. 2. La generazione dei buoni mobilita' e l'erogazione dei buoni di spesa sono in ogni caso subordinate alla effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 9, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente dei buoni fruiti ai sensi dell'art. 5, dei rimborsi pervenuti ai sensi dell'art. 6 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l'applicazione web di cui all'art. 2, non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all'art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 agosto 2020 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3253