Art. 13
Norme finanziarie
1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto
avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui
all'art. 1, comma 3, del presente decreto.
2. La generazione dei buoni mobilita' e l'erogazione dei buoni di
spesa sono in ogni caso subordinate alla effettiva disponibilita'
delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1,
anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 9, SOGEI provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma e trasmette al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a
CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione
riferita alla mensilita' precedente dei buoni fruiti ai sensi
dell'art. 5, dei rimborsi pervenuti ai sensi dell'art. 6 e dei
relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
attraverso l'applicazione web di cui all'art. 2, non procede a
ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all'art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 agosto 2020
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Costa
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 3253