Art. 2
Gestione del programma
1. Il programma e' gestito attraverso una applicazione web,
accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
consente la registrazione dei beneficiari e l'accreditamento dei
fornitori di servizi di mobilita' condivisa a uso individuale,
esclusi quelli mediante autovetture, e delle imprese ed esercizi
commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita,
nonche' veicoli per la mobilita' personale a propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8.