Art. 2 
 
                       Gestione del programma 
 
  1.  Il  programma  e'  gestito  attraverso  una  applicazione  web,
accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
consente la registrazione  dei  beneficiari  e  l'accreditamento  dei
fornitori di  servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso  individuale,
esclusi quelli mediante autovetture,  e  delle  imprese  ed  esercizi
commerciali che  vendono  biciclette,  anche  a  pedalata  assistita,
nonche'  veicoli   per   la   mobilita'   personale   a   propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8.