Art. 2 Gestione del programma 1. Il programma e' gestito attraverso una applicazione web, accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consente la registrazione dei beneficiari e l'accreditamento dei fornitori di servizi di mobilita' condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, e delle imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonche' veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.