Art. 4
Buono mobilita'
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, a partire dal 4
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a ciascun beneficiario e'
riconosciuto un buono mobilita' pari al 60 per cento della spesa
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.
2. Il buono mobilita' puo' essere utilizzato per:
a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;
b) l'acquisto di veicoli per la mobilita' personale a propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8;
c) l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso
individuale esclusi quelli mediante autovetture.
3. I buoni mobilita' sono emessi secondo l'ordine temporale di
arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili
per l'anno 2020.
4. Il buono mobilita' non costituisce reddito imponibile del
beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.