Art. 4 
 
                           Buono mobilita' 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, a  partire  dal  4
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,  a  ciascun  beneficiario  e'
riconosciuto un buono mobilita' pari al  60  per  cento  della  spesa
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500. 
  2. Il buono mobilita' puo' essere utilizzato per: 
    a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita; 
    b) l'acquisto di veicoli per la mobilita' personale a propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
febbraio 2020, n. 8; 
    c)  l'utilizzo  dei  servizi  di  mobilita'   condivisa   a   uso
individuale esclusi quelli mediante autovetture. 
  3. I buoni mobilita' sono  emessi  secondo  l'ordine  temporale  di
arrivo delle istanze fino ad esaurimento  delle  risorse  disponibili
per l'anno 2020. 
  4. Il  buono  mobilita'  non  costituisce  reddito  imponibile  del
beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.