Art. 4 Buono mobilita' 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a ciascun beneficiario e' riconosciuto un buono mobilita' pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500. 2. Il buono mobilita' puo' essere utilizzato per: a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita; b) l'acquisto di veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; c) l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. 3. I buoni mobilita' sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020. 4. Il buono mobilita' non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.