Art. 5 Attribuzione e fruizione del buono mobilita' 1. Al fine di ottenere il buono mobilita' di cui all'art. 4, i beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini dell'acquisto di beni o l'utilizzo di servizi di cui all'art. 4, comma 2. 2. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014. 3. All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 3. 4. In seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilita'. Il buono mobilita' e' disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e puo' essere utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni o per l'utilizzo di uno solo dei servizi di cui all'art. 4, comma 2, fermo restando quanto previsto all'art. 13, comma 2. 5. Ciascun buono mobilita' puo' essere utilizzato presso i fornitori di beni e di servizi di mobilita' inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3 e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene o utilizzo del servizio. 6. I buoni mobilita' devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione, pena l'annullamento. In caso di annullamento del buono mobilita', il beneficiario puo' richiedere sull'applicazione web di cui all'art. 2 l'emissione di un buono sostitutivo, secondo le procedure del presente articolo.