Art. 5 
 
            Attribuzione e fruizione del buono mobilita' 
 
  1. Al fine di ottenere il buono mobilita'  di  cui  all'art.  4,  i
beneficiari provvedono a registrarsi  sull'applicazione  web  di  cui
all'art. 2 a partire  dal  sessantesimo  giorno  dalla  pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  presente
decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima  anche  ai  fini
dell'acquisto di beni o l'utilizzo di  servizi  di  cui  all'art.  4,
comma 2. 
  2. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome,  del
cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso  SPID,  gestito
da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne  siano  gia'  in
possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24  ottobre
2014. 
  3.  All'atto  della  registrazione,  il  beneficiario  fornisce  le
necessarie   dichiarazioni   sostitutive    di    autocertificazione,
rilasciate  ai  sensi  dell'art.  47  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello  disponibile
sulla piattaforma in cui  attesta  e  comunica  i  requisiti  di  cui
all'art. 3. 
  4. In seguito al completamento della  registrazione,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  attraverso
l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il  buono  mobilita'.
Il   buono   mobilita'    e'    disponibile    nell'area    riservata
dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e  puo'  essere
utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni o  per  l'utilizzo  di
uno solo dei servizi di cui  all'art.  4,  comma  2,  fermo  restando
quanto previsto all'art. 13, comma 2. 
  5.  Ciascun  buono  mobilita'  puo'  essere  utilizzato  presso   i
fornitori di beni e di servizi di mobilita' inseriti  nell'elenco  di
cui all'art. 7, comma  3  e  comporta  la  riduzione  sul  prezzo  di
acquisto del bene o utilizzo del servizio. 
  6. I buoni mobilita' devono essere utilizzati entro  trenta  giorni
dalla  relativa  generazione,  pena  l'annullamento.   In   caso   di
annullamento del buono mobilita',  il  beneficiario  puo'  richiedere
sull'applicazione web di cui  all'art.  2  l'emissione  di  un  buono
sostitutivo, secondo le procedure del presente articolo.