Art. 5
Attribuzione e fruizione del buono mobilita'
1. Al fine di ottenere il buono mobilita' di cui all'art. 4, i
beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web di cui
all'art. 2 a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini
dell'acquisto di beni o l'utilizzo di servizi di cui all'art. 4,
comma 2.
2. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del
cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso SPID, gestito
da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano gia' in
possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre
2014.
3. All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le
necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione,
rilasciate ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile
sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti di cui
all'art. 3.
4. In seguito al completamento della registrazione, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso
l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilita'.
Il buono mobilita' e' disponibile nell'area riservata
dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e puo' essere
utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni o per l'utilizzo di
uno solo dei servizi di cui all'art. 4, comma 2, fermo restando
quanto previsto all'art. 13, comma 2.
5. Ciascun buono mobilita' puo' essere utilizzato presso i
fornitori di beni e di servizi di mobilita' inseriti nell'elenco di
cui all'art. 7, comma 3 e comporta la riduzione sul prezzo di
acquisto del bene o utilizzo del servizio.
6. I buoni mobilita' devono essere utilizzati entro trenta giorni
dalla relativa generazione, pena l'annullamento. In caso di
annullamento del buono mobilita', il beneficiario puo' richiedere
sull'applicazione web di cui all'art. 2 l'emissione di un buono
sostitutivo, secondo le procedure del presente articolo.