Art. 6
Rimborso per l'acquisto
1. Per gli acquisti di beni o l'utilizzo di servizi di cui all'art.
4, comma 2, effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al giorno
antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e' previsto
il rimborso pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque,
in misura non superiore a euro 500, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3.
2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al comma precedente, i
beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione
web di cui all'art. 2. L'istanza di rimborso deve essere presentata
entro e non oltre sessanta giorni dalla operativita'
dell'applicazione web.
3. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del
cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso SPID, gestito
da AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia' in
possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre
2014.
4. All'istanza di rimborso e' allegata copia della fattura o della
documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e
5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del decreto
ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante
l'acquisto del bene o l'utilizzo del servizio di cui all'art. 4,
comma 2.
5. Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al
rimborso mediante accredito del 60 per cento della spesa sostenuta e
fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al
richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della
presentazione dell'istanza di rimborso.