Art. 6 
 
                       Rimborso per l'acquisto 
 
  1. Per gli acquisti di beni o l'utilizzo di servizi di cui all'art.
4, comma 2, effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino  al  giorno
antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e'  previsto
il rimborso pari al 60 per cento della spesa sostenuta  e,  comunque,
in misura non superiore a euro 500, fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 3. 
  2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al  comma  precedente,  i
beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione
web di cui all'art. 2. L'istanza di rimborso deve  essere  presentata
entro   e   non   oltre   sessanta    giorni    dalla    operativita'
dell'applicazione web. 
  3. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome,  del
cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso  SPID,  gestito
da AGID. A tal fine gli interessati, qualora non  ne  siano  gia'  in
possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24  ottobre
2014. 
  4. All'istanza di rimborso e' allegata copia della fattura o  della
documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e
5, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.  127  e  del  decreto
ministeriale 7 dicembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016,  n.  303,  attestante
l'acquisto del bene o l'utilizzo del  servizio  di  cui  all'art.  4,
comma 2. 
  5. Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al
rimborso mediante accredito del 60 per cento della spesa sostenuta  e
fino ad un massimo di euro  500  sul  conto  corrente,  intestato  al
richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al  momento  della
presentazione dell'istanza di rimborso.