Art. 7 
 
   Accreditamento dei fornitori di beni e di servizi di mobilita' 
 
  1. I soggetti che erogano servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso
individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le  imprese  e  gli
esercizi  commerciali  che  vendono  biciclette,  anche  a   pedalata
assistita, nonche' veicoli per la mobilita' personale  a  propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
febbraio 2020, n. 8, si  accreditano  sull'applicazione  web  di  cui
all'art.  2   a   partire   dal   quarantacinquesimo   giorno   dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
presente decreto. 
  2. I soggetti indicati al comma 1 si  autenticano  all'applicazione
web  di  cui  all'art.  2,   utilizzando   le   credenziali   fornite
dall'Agenzia delle entrate e indicano la partita  I.V.A.,  il  codice
ATECO dell'attivita' svolta, la denominazione e i luoghi  dove  viene
svolta l'attivita', la tipologia di servizi offerti e di beni venduti
di cui all'art. 4, comma 2, e qualsiasi altra informazione necessaria
a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi di cui
al comma 1, nonche' la dichiarazione che i  buoni  saranno  accettati
esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi  della  normativa
sopra citata. 
  3. I soggetti accreditati  sono  inseriti  in  un  apposito  elenco
consultabile dai beneficiari attraverso l'applicazione web. 
  4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui  al  comma  3  implica
l'obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilita',
di accettazione dei buoni secondo le modalita' stabilite dal presente
decreto. 
  5. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli
previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma  procede,
in via autonoma, alla cancellazione dall'elenco dei soggetti previsti
dal presente articolo, fatte salve  le  ulteriori  sanzioni  previste
dalla normativa vigente in materia. 
  6. Al fine di agevolare la registrazione di specifiche categorie di
esercenti  o  di  determinate  istituzioni  pubbliche,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' stipulare
appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello
Stato, con regioni e altri enti territoriali e  locali,  nonche'  con
associazioni di categoria e soggetti ad esse assimilati. 
  7. Al fine di consentire l'utilizzo delle credenziali di accesso ai
servizi telematici dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2, e
la verifica, per il tramite di SOGEI, di eventuali ulteriori dati, il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
stipula appositi accordi di cooperazione  informatica  con  l'Agenzia
delle entrate senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.