Art. 7 Accreditamento dei fornitori di beni e di servizi di mobilita' 1. I soggetti che erogano servizi di mobilita' condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonche' veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si accreditano sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 2. I soggetti indicati al comma 1 si autenticano all'applicazione web di cui all'art. 2, utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate e indicano la partita I.V.A., il codice ATECO dell'attivita' svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la tipologia di servizi offerti e di beni venduti di cui all'art. 4, comma 2, e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi di cui al comma 1, nonche' la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata. 3. I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l'applicazione web. 4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui al comma 3 implica l'obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilita', di accettazione dei buoni secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. 5. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall'elenco dei soggetti previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. 6. Al fine di agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' stipulare appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria e soggetti ad esse assimilati. 7. Al fine di consentire l'utilizzo delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2, e la verifica, per il tramite di SOGEI, di eventuali ulteriori dati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.