Art. 8
Liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di beni
e di servizi di mobilita'
1. A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori di
beni e di servizi di mobilita' inseriti nell'elenco di cui all'art.
7, comma 3, e' riconosciuto agli stessi un importo pari al buono
validato. L'importo maturato e' registrato nell'area riservata
dedicata a ciascuno dei fornitori di beni e di servizi di mobilita'
presente nell'applicazione web di cui all'art. 2.
2. I fornitori di beni e di servizi di mobilita' emettono uno o
piu' documenti contabili redatti in conformita' alle specifiche linee
guida pubblicate e consultabili sull'applicazione web, di importo
pari al valore dei buoni validati. A seguito dell'acquisizione dei
dati dalla specifica area presente nell'applicazione web, nonche' dei
documenti contabili si provvede alla liquidazione dell'importo
maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilita'. Il saldo
dell'importo maturato puo' essere richiesto entro e non oltre il 31
marzo 2021.