Art. 8 
 
      Liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di beni 
                      e di servizi di mobilita' 
 
  1. A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori  di
beni e di servizi di mobilita' inseriti nell'elenco di  cui  all'art.
7, comma 3, e' riconosciuto agli stessi  un  importo  pari  al  buono
validato.  L'importo  maturato  e'  registrato  nell'area   riservata
dedicata a ciascuno dei fornitori di beni e di servizi  di  mobilita'
presente nell'applicazione web di cui all'art. 2. 
  2. I fornitori di beni e di servizi di  mobilita'  emettono  uno  o
piu' documenti contabili redatti in conformita' alle specifiche linee
guida pubblicate e consultabili  sull'applicazione  web,  di  importo
pari al valore dei buoni validati. A  seguito  dell'acquisizione  dei
dati dalla specifica area presente nell'applicazione web, nonche' dei
documenti  contabili  si  provvede  alla  liquidazione   dell'importo
maturato dai fornitori di beni e di servizi di  mobilita'.  Il  saldo
dell'importo maturato puo' essere richiesto entro e non oltre  il  31
marzo 2021.