IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, infra anche decreto antiriciclaggio; Visto l'art. 33 del decreto antiriciclaggio, il quale stabilisce che «gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v), nonche' le societa' fiduciarie di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali» e che la UIF «individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalita' e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla societa' fiduciaria»; Visto l'art. 60, comma 1, del decreto antiriciclaggio, in base al quale «ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti della UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unita' le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro»; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, recante «disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020, recante «disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» adottato ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto antiriciclaggio; Tenuto conto del provvedimento del 23 dicembre 2013 recante «disposizioni per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate» e del comunicato del 4 luglio 2017, emanati dall'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente provvedimento e nei relativi allegati si intendono per: a) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; b) «causali aggregate»: codici rappresentativi di operazioni aventi caratteristiche omogenee; c) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti continuativi ovvero che compie operazioni con i destinatari indicati all'art. 2 del presente provvedimento; d) «denaro contante»: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale; e) «decreto antiriciclaggio», il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni; f) «dati SARA»: le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate trasmesse ai sensi dell'art. 33 del decreto antiriciclaggio; g) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie; h) «operazione»: la trasmissione, la movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro; i) «provvedimento conservazione»: il provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020, recante «disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» adottato ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto antiriciclaggio; j) «punto di contatto centrale»: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'art. 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn), del decreto antiriciclaggio; k) «punto operativo»: l'agente in attivita' finanziaria, il consulente finanziario, l'agente e il soggetto convenzionato eventualmente utilizzati dal destinatario; l) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; m) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.