IL DIRETTORE DELL'UNITA' 
              DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e  successive
modifiche e integrazioni, infra anche decreto antiriciclaggio; 
  Visto l'art. 33 del decreto antiriciclaggio,  il  quale  stabilisce
che «gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione  di  quelli
di cui all'art. 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v),  nonche'  le
societa'  fiduciarie  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  lettera   a),
trasmettono  alla  UIF  dati   aggregati   concernenti   la   propria
operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate
a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o  di  finanziamento
del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali» e che la
UIF «individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalita' e la
cadenza della loro trasmissione e verifica il  rispetto  dell'obbligo
di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto ai dati  e
alle   informazioni   conservate   dall'intermediario   bancario    o
finanziario o dalla societa' fiduciaria»; 
  Visto l'art. 60, comma 1, del decreto antiriciclaggio, in  base  al
quale «ai destinatari degli obblighi di trasmissione  e  informazione
nei confronti della  UIF,  previsti  dal  presente  decreto  e  dalle
relative  disposizioni  attuative,  che  omettono  di  fornire   alla
medesima Unita' le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento
delle  sue   funzioni   istituzionali,   si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro»; 
  Visto il provvedimento della Banca  d'Italia  del  26  marzo  2019,
recante «disposizioni  in  materia  di  organizzazione,  procedure  e
controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli  intermediari  a
fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo»,  adottato  ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio; 
  Visto il provvedimento della Banca  d'Italia  del  24  marzo  2020,
recante «disposizioni per la conservazione e la messa a  disposizione
dei documenti, dei dati e delle informazioni  per  il  contrasto  del
riciclaggio e del finanziamento del  terrorismo»  adottato  ai  sensi
dell'art. 34, comma 3, del decreto antiriciclaggio; 
  Tenuto  conto  del  provvedimento  del  23  dicembre  2013  recante
«disposizioni  per   l'invio   delle   Segnalazioni   AntiRiciclaggio
Aggregate» e del comunicato del 4 luglio 2017, emanati dall'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente provvedimento e nei relativi allegati si  intendono
per: 
    a) «CAP»: il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
recante il codice delle assicurazioni private; 
    b) «causali  aggregate»:  codici  rappresentativi  di  operazioni
aventi caratteristiche omogenee; 
    c) «cliente»: il  soggetto  che  instaura  rapporti  continuativi
ovvero che compie operazioni con i destinatari  indicati  all'art.  2
del presente provvedimento; 
    d) «denaro contante»: le banconote e  le  monete  metalliche,  in
euro o in valute estere, aventi corso legale; 
    e) «decreto antiriciclaggio», il decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni; 
    f)  «dati  SARA»:  le  Segnalazioni   AntiRiciclaggio   Aggregate
trasmesse ai sensi dell'art. 33 del decreto antiriciclaggio; 
    g) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni  bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili o equiparabili quali gli assegni di  traenza,  i  vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di  pagamento,  le  carte  di
credito e le  altre  carte  di  pagamento,  le  polizze  assicurative
trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta
di trasferire, movimentare o acquisire,  anche  per  via  telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie; 
    h)  «operazione»:  la  trasmissione,  la  movimentazione   o   il
trasferimento di mezzi di pagamento di importo  pari  o  superiore  a
5.000 euro; 
    i) «provvedimento conservazione»: il  provvedimento  della  Banca
d'Italia  del  24  marzo   2020,   recante   «disposizioni   per   la
conservazione e la messa a disposizione dei  documenti,  dei  dati  e
delle  informazioni  per  il  contrasto   del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo» adottato ai sensi dell'art.  34,  comma
3, del decreto antiriciclaggio; 
    j) «punto di contatto centrale»:  il  soggetto  o  la  struttura,
stabilito nel territorio della Repubblica, designato  dagli  istituti
di moneta elettronica, quali definiti all'art.  2,  primo  paragrafo,
punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di
pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della direttiva (UE)
2015/2366, con sede legale e amministrazione  centrale  in  un  altro
paese comunitario, che  operano,  senza  succursale,  sul  territorio
della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera nn), del decreto antiriciclaggio; 
    k) «punto  operativo»:  l'agente  in  attivita'  finanziaria,  il
consulente  finanziario,  l'agente  e   il   soggetto   convenzionato
eventualmente utilizzati dal destinatario; 
    l) «TUB»: il decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
    m) «UIF»:  l'Unita'  di  informazione  finanziaria  per  l'Italia
istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.