Art. 2 
 
                             Destinatari 
 
  1. I destinatari del presente provvedimento sono: 
    a) banche; 
    b) Poste Italiane S.p.a., per l'attivita' di bancoposta; 
    c) istituti di moneta elettronica (IMEL); 
    d) istituti di pagamento (IP); 
    e) societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
    f) societa' di gestione del risparmio (SGR); 
    g) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); 
    h) societa' di investimento a capitale fisso (SICAF); 
    i) intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto  dall'art.
106 del TUB; 
    j) imprese di assicurazione che operano nei rami di cui  all'art.
2, comma 1, CAP; 
    k) succursali insediate in  Italia  dei  soggetti  indicati  alle
lettere precedenti aventi sede legale in un altro Stato membro  o  in
uno Stato terzo; 
    l) societa'  fiduciarie  iscritte  nell'albo  previsto  ai  sensi
dell'art. 106 del TUB; 
    m) societa' fiduciarie,  diverse  da  quelle  iscritte  nell'albo
previsto ai sensi dell'art.  106  del  TUB,  di  cui  alla  legge  23
novembre 1939, n. 1966. 
    n) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    o) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di  moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro
paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in
Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio.