Art. 2 Destinatari 1. I destinatari del presente provvedimento sono: a) banche; b) Poste Italiane S.p.a., per l'attivita' di bancoposta; c) istituti di moneta elettronica (IMEL); d) istituti di pagamento (IP); e) societa' di intermediazione mobiliare (SIM); f) societa' di gestione del risparmio (SGR); g) societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); h) societa' di investimento a capitale fisso (SICAF); i) intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB; j) imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, comma 1, CAP; k) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; l) societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB; m) societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966. n) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; o) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio.