Art. 3 Contenuto degli obblighi 1. I destinatari trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativita' per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali; a tal fine essi aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, effettuate dalla clientela, secondo i criteri descritti al successivo art. 4. 2. I destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d) e o), del presente provvedimento, e le succursali insediate in Italia delle medesime categorie di soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo aggregano anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo, relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate per il tramite di agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), del decreto antiriciclaggio ovvero per il tramite di soggetti convenzionati e agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn), del medesimo decreto. Resta ferma la deroga prevista dall'art. 44, comma 3, del decreto antiriciclaggio. 3. Sono escluse dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 le operazioni poste in essere con: a. i destinatari del presente provvedimento, ad eccezione di quelli indicati alle lettere l) e m); b. intermediari bancari e finanziari non destinatari del presente provvedimento comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela; c. i soggetti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio; d. la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia. 4. Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati i segnalanti sono tenuti a trasmettere una segnalazione negativa, secondo le modalita' indicate all'art. 5, comma 1.