Art. 4 Criteri di aggregazione 1. I destinatari aggregano su base mensile le operazioni indicate nell'art. 3, commi 1 e 2, in base alle causali aggregate di cui all'allegato 1 del presente provvedimento. 2. Per ciascuna causale aggregata i destinatari indicano l'importo totale delle operazioni, in unita' di euro, nonche' il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in contante e al relativo importo. I destinatari trasmettono altresi' le informazioni sulla residenza e sull'attivita' economica del cliente - secondo i codici di cui all'allegato 2 del presente provvedimento - sul segno monetario e sulla valuta dell'operazione, nonche' sulla dipendenza o punto operativo presso la quale la stessa e' stata disposta. 3. Per le operazioni di bonifico vanno indicate anche le informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte. 4. Per le rimesse di denaro con l'estero va indicato anche il paese dal quale o verso il quale sono trasferiti i fondi. Per le rimesse domestiche va indicato, ove noto, anche il comune dal quale o verso il quale sono trasferiti i fondi. In entrambi i casi vanno indicati, ove noti, il comune, ovvero in caso di residenza all'estero, il paese della controparte.