Art. 4 
 
                       Criteri di aggregazione 
 
  1. I destinatari aggregano su base mensile le  operazioni  indicate
nell'art. 3, commi 1 e 2, in  base  alle  causali  aggregate  di  cui
all'allegato 1 del presente provvedimento. 
  2. Per ciascuna causale aggregata i destinatari indicano  l'importo
totale delle operazioni, in unita' di euro, nonche' il  numero  delle
operazioni poste in essere nel periodo  di  riferimento,  attribuendo
separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in  contante  e
al  relativo  importo.  I   destinatari   trasmettono   altresi'   le
informazioni sulla residenza e sull'attivita' economica del cliente -
secondo i codici di cui all'allegato 2 del presente  provvedimento  -
sul segno monetario e sulla  valuta  dell'operazione,  nonche'  sulla
dipendenza o punto operativo presso  la  quale  la  stessa  e'  stata
disposta. 
  3.  Per  le  operazioni  di  bonifico  vanno  indicate   anche   le
informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte  e,
ove note, sulla residenza della controparte. 
  4. Per le rimesse di denaro con l'estero va indicato anche il paese
dal quale o verso il quale sono trasferiti i fondi.  Per  le  rimesse
domestiche va indicato, ove noto, anche il comune dal quale  o  verso
il quale sono trasferiti i fondi. In entrambi i casi vanno  indicati,
ove noti, il comune, ovvero in caso di residenza all'estero, il paese
della controparte.