Art. 5 
 
            Modalita' di trasmissione delle segnalazioni 
 
  1. I destinatari trasmettono i dati aggregati  tramite  il  portale
Infostat-UIF della Banca  d'Italia  previa  adesione  al  sistema  di
segnalazione  on-line.  Lo  schema  della  segnalazione  e'  indicato
nell'allegato 3 del presente provvedimento. 
  2. Entro trenta giorni dall'iscrizione nel relativo  albo/elenco  i
destinatari  compilano  il  modulo  di   adesione   al   sistema   di
segnalazione, secondo le modalita' di cui al precedente comma.  Entro
il medesimo termine comunicano eventuali variazioni intervenute nelle
informazioni   relative   all'intermediario   o    al    responsabile
antiriciclaggio trasmesse con il modulo di adesione. 
  3. Le modalita' per l'adesione al sistema di segnalazione e per  la
trasmissione   delle   segnalazioni   sono   indicate   in   apposite
comunicazioni pubblicate sul sito internet della UIF. 
  4. Entro trenta giorni dalla cancellazione dal relativo albo/elenco
i destinatari informano la UIF dell'avvenuta cancellazione attraverso
una     comunicazione     indirizzata      alla      casella      PEC
uif@pec.bancaditalia.it.