Art. 5 Modalita' di trasmissione delle segnalazioni 1. I destinatari trasmettono i dati aggregati tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia previa adesione al sistema di segnalazione on-line. Lo schema della segnalazione e' indicato nell'allegato 3 del presente provvedimento. 2. Entro trenta giorni dall'iscrizione nel relativo albo/elenco i destinatari compilano il modulo di adesione al sistema di segnalazione, secondo le modalita' di cui al precedente comma. Entro il medesimo termine comunicano eventuali variazioni intervenute nelle informazioni relative all'intermediario o al responsabile antiriciclaggio trasmesse con il modulo di adesione. 3. Le modalita' per l'adesione al sistema di segnalazione e per la trasmissione delle segnalazioni sono indicate in apposite comunicazioni pubblicate sul sito internet della UIF. 4. Entro trenta giorni dalla cancellazione dal relativo albo/elenco i destinatari informano la UIF dell'avvenuta cancellazione attraverso una comunicazione indirizzata alla casella PEC uif@pec.bancaditalia.it.