Art. 6 
 
               Termini di trasmissione e periodicita' 
 
  1. Le segnalazioni  hanno  periodicita'  mensile  e  devono  essere
trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese  successivo
a quello di riferimento. 
  2. In caso di errori nelle segnalazioni trasmesse nel  corso  degli
ultimi cinque anni, l'intermediario provvede a inviare senza  ritardo
dati sostitutivi. Qualora gli errori riguardino periodi  antecedenti,
comunque non oltre i dieci anni, prima di effettuare la correzione il
segnalante comunica alla UIF la tipologia di errore, le  operativita'
coinvolte e il relativo  numero  di  operazioni  nonche'  l'ammontare
delle operazioni. 
  3. Qualora i dati  errati  siano  inerenti  a  periodi  antecedenti
l'entrata  in  vigore  delle  presenti  istruzioni  le   segnalazioni
sostitutive saranno inviate sulla base dei  criteri  di  aggregazione
tempo per tempo vigenti. 
  4. Nel caso di operazioni di cessione di  dipendenze,  di  rami  di
azienda o di rapporti giuridici in blocco, ovvero  di  operazioni  di
scissione o fusione, i destinatari possono inviare i  dati  aggregati
riferiti  ai  tre  mesi  successivi   alla   data   di   esecutivita'
dell'operazione sulla base dei sistemi di conservazione  preesistenti
all'operazione stessa.