Art. 6 Termini di trasmissione e periodicita' 1. Le segnalazioni hanno periodicita' mensile e devono essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento. 2. In caso di errori nelle segnalazioni trasmesse nel corso degli ultimi cinque anni, l'intermediario provvede a inviare senza ritardo dati sostitutivi. Qualora gli errori riguardino periodi antecedenti, comunque non oltre i dieci anni, prima di effettuare la correzione il segnalante comunica alla UIF la tipologia di errore, le operativita' coinvolte e il relativo numero di operazioni nonche' l'ammontare delle operazioni. 3. Qualora i dati errati siano inerenti a periodi antecedenti l'entrata in vigore delle presenti istruzioni le segnalazioni sostitutive saranno inviate sulla base dei criteri di aggregazione tempo per tempo vigenti. 4. Nel caso di operazioni di cessione di dipendenze, di rami di azienda o di rapporti giuridici in blocco, ovvero di operazioni di scissione o fusione, i destinatari possono inviare i dati aggregati riferiti ai tre mesi successivi alla data di esecutivita' dell'operazione sulla base dei sistemi di conservazione preesistenti all'operazione stessa.