Art. 9 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  applicano  a
partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al  mese
di gennaio 2021 da inviare secondo le modalita'  di  inoltro  di  cui
agli articoli 5 e 6 del presente  provvedimento  entro  il  2  aprile
2021. 
  3.  Dalla  data  di  applicazione  del  presente  provvedimento  e'
abrogato il provvedimento del 23 dicembre 2013. 
    Roma, 25 agosto 2020 
 
                                               Il direttore: Clemente