Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare secondo le modalita' di inoltro di cui agli articoli 5 e 6 del presente provvedimento entro il 2 aprile 2021. 3. Dalla data di applicazione del presente provvedimento e' abrogato il provvedimento del 23 dicembre 2013. Roma, 25 agosto 2020 Il direttore: Clemente