Art. 4 
 
                           Limiti massimi 
 
  1. I compensi di cui agli articoli 2  e  3  non  possono  eccedere,
cumulativamente, 6.500  euro  per  i  concorsi  relativi  ai  profili
professionali fino all'Area II o categorie equiparate, 8.000 euro per
quelli relativi ai profili dell'Area III  o  categorie  equiparate  e
10.000 euro  per  i  concorsi  relativi  al  personale  di  qualifica
dirigenziale. 
  2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci  per
cento per i presidenti, nonche' ridotti del venti per  cento  per  il
segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi  ultimi,
della riduzione al cinquanta per  cento  del  compenso  base  di  cui
all'art. 2. 
  3. L'importo complessivo dei gettoni  di  presenza  dei  componenti
della Commissione per l'attuazione del progetto  di  riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) non puo' eccedere 10.000 euro
annui.