Art. 4 Limiti massimi 1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all'Area II o categorie equiparate, 8.000 euro per quelli relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e 10.000 euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale. 2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonche' ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'art. 2. 3. L'importo complessivo dei gettoni di presenza dei componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) non puo' eccedere 10.000 euro annui.