L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   la
determinazione, d'intesa con  le  amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 20, 21 e 22 del  suddetto  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al
6%  delle  risorse  destinate  al  FESR  e  al  FSE  per  l'obiettivo
investimenti in favore della crescita e  dell'occupazione,  in  forza
dei quali nel 2019  l'importo  della  riserva  sara'  definitivamente
assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione,  adottata  a
seguito della verifica di efficacia, ai  programmi  e  priorita'  che
avranno conseguito i propri target intermedi; 
   Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre  2013  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale   e   a   disposizioni   specifiche   concernenti
l'obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo  sociale  europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   215/2014   della
Commissione  europea  del  7  marzo  2014  che  stabilisce  norme  di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   288/2014   della
Commissione europea del 25  febbraio  2014  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  modello  per   i   programmi   operativi   nell'ambito
dell'obiettivo   investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle  regioni
ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Fondo sociale  europeo  nonche'  degli  stati  membri
ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per  il
periodo 2014-2020; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione  annuale  per
Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo  di  sviluppo
regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione  a  titolo
dell'obiettivo   Investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale  europea,
la  ripartizione  annuale  per  Stato  membro  delle  risorse   della
dotazione  specifica  per  l'iniziativa  a  favore   dell'occupazione
giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonche' gli importi da
trasferire  dalle  dotazioni  del  Fondo  di  coesione  e  dei  fondi
strutturali di ciascuno Stato  membro  al  meccanismo  per  collegare
l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  al  Consiglio  e   al
Parlamento europeo  del  30  giugno  2016  concernente  l'adeguamento
tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito
nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica
di coesione  (articoli  6  e  7  del  regolamento  n.  1311/2013  del
Consiglio  che  stabilisce  il  quadro  finanziario  pluriennale  per
periodo 2014-2020); 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941  della  Commissione
del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di  esecuzione
2014/190/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per  quanto  riguarda  l'ammontare  delle  risorse  per  la
coesione  economica,  sociale  e  territoriale  disponibili  per  gli
impegni di bilancio per il periodo 2014-2020; 
  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la
presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei
fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo
adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; 
  Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28  gennaio  2015  recante  i
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi  europei,
per il periodo di programmazione 2014-2020 e  relativo  monitoraggio,
previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020; 
  Viste le decisioni della Commissione europea, di cui  alla  tabella
allegata, con le quali sono stati  approvati  i  Programmi  operativi
regionali (POR) e nazionali (PON) cofinanziati dal  FESR  e  dall'FSE
dell'obiettivo   Investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione, programmazione 2014-2020; 
   Considerato che per i suddetti programmi e' stato gia'  assicurato
il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di  cui
alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia,  per  le
annualita' dal 2014 al 2018 con i decreti direttoriali  IGRUE  n.  11
del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 e 38 del 2018, n. 8 e n. 37 del 2019 e
che pertanto occorre assicurare a medesimo titolo l'annualita'  2019,
che viene assegnata nella misura del 50%; 
  Considerato che detto cofinanziamento statale,  in  base  ai  piani
finanziari delle decisioni  vigenti  di  approvazione  dei  programmi
FESR,  relativamente  ai  POR  ammonta  ad  euro   444.700.889,61   e
relativamente ai PON ad euro 192.935.908,02, quindi  complessivamente
ad euro 637.636.797,63; 
  Considerato  inoltre  che,  in  base  ai  piani  finanziari   delle
decisioni vigenti di approvazione dei programmi FSE, relativamente ai
POR ammonta ad euro 245.930.292,30 e relativamente  ai  PON  ad  euro
156.885.340,63, quindi complessivamente ad euro 402.815.632,93; 
  Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di  rotazione
a   fronte   FESR   e   FSE   ammonta   complessivamente   ad    euro
1.040.452.430,56; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  -  IGRUE,  di  cui  al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione dell'8
luglio 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi
1 e 2 del decreto-legge n.  18/2020,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di
cui alla legge  n.  183/1987  per  l'annualita'  2019  dei  programmi
operativi che beneficiano del sostegno del FESR  e  del  FSE  per  il
periodo di programmazione 2014-2020, che viene assegnata nella misura
del 50 per cento, ammonta complessivamente ad  euro  1.040.452.430,56
al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e  22
del regolamento (UE) n. 1303/2013 riportati in premessa,  cosi'  come
specificato nella tabella allegata che costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla
base delle  domande  di  pagamento  inoltrate  dalle  amministrazioni
titolari dei programmi. 
  3. Le amministrazioni  interessate  effettuano  tutti  i  controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2, e verificano che i  finanziamenti  comunitari  e  nazionali  siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa europea e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni  titolari
degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 luglio 2020 
 
                                  L'Ispettore generale capo: Castaldi 

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 861