Art. 5 Erogazione della prima quota di contributo 1. Ai fini dell'erogazione della prima quota del contributo, i Comuni, per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, devono trasmettere le seguenti informazioni: a) Codice unico di progetto (CUP): il CUP deve essere richiesto utilizzando la specifica modalita' di generazione guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei template riferiti alla misura «DM MISE 02/07/2020 - decreto-legge Crescita (Decreto-legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019) art. 30, comma 14-bis - Annualita' 2020. Contributi ai Comuni sotto ai mille abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile»; b) Codice identificativo gara (CIG) per lavori; c) data di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c); d) costo dell'opera da realizzare come indicato nel quadro economico; e) Conto unico di tesoreria del Comune. 2. I Comuni trasmettono le informazioni di cui al comma 1 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di attestazione di cui all'allegato 2. 3. Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 2, determina l'importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50% del costo dell'opera di cui al comma 1, lettera d) e comunque nei limiti del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione. 4. L'erogazione di cui al precedente comma avviene sul conto di Tesoreria unica del comune. I comuni non provvisti di conto di Tesoreria unica provvedono a comunicare al Ministero i dati del proprio conto corrente, sul quale effettuare il pagamento del contributo. 5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.