Art. 10 Istanza di riesame 1. Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC delle modalita' per visualizzare le risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente puo' manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalita' indicate nel precedente art. 8. 2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso ricevera' via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta presentazione. 3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA. 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa.