Art. 10
Istanza di riesame
1. Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione
via PEC delle modalita' per visualizzare le risultanze istruttorie,
ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il
richiedente puo' manifestare interesse a presentare istanza di
riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi
telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime
modalita' indicate nel precedente art. 8.
2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita',
l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di
ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha
manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso
ricevera' via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta
presentazione.
3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione
delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative
emanate da AGEA.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di
riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le
modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria
che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso
previste dalla vigente normativa.