Art. 10 
 
 
                         Istanza di riesame 
 
  1. Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della  comunicazione
via PEC delle modalita' per visualizzare le  risultanze  istruttorie,
ovvero  dalla  pubblicazione  sul   sito   internet   del   Ministero
dell'elenco  delle  domande  interessate  dal  mancato  recapito,  il
richiedente  puo'  manifestare  interesse  a  presentare  istanza  di
riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i  servizi
telematici  messi  a  disposizione  da  AGEA,  secondo  le   medesime
modalita' indicate nel precedente art. 8. 
  2.  Se  il  richiedente  non  si  avvale  di   tale   possibilita',
l'istruttoria assume carattere definitivo salvo  le  possibilita'  di
ricorso previste  dalla  vigente  normativa.  Se  il  richiedente  ha
manifestato interesse a presentare  istanza  di  riesame,  lo  stesso
ricevera' via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta
presentazione. 
  3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione
delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni  operative
emanate da AGEA. 
  4. Entro dieci giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza  di
riesame, AGEA comunica,  conformemente  al  successivo  art.  14,  le
modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito  dell'istruttoria
che assume carattere definitivo  salvo  le  possibilita'  di  ricorso
previste dalla vigente normativa.