Art. 11
Approvazione delle domande ed erogazione del contributo
1. L'Organismo pagatore AGEA, provvede ad approvare l'elenco dei
beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione
della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei
controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di
riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione
dell'aiuto, sono comunicati al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e certificati negli specifici decreti di
pagamento dell'Agenzia.
2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto e' reso disponibile
in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del MIPAAF.
3. L'Organismo pagatore AGEA provvede all'erogazione dell'aiuto
spettante in una o piu' soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate
bancarie indicate dai beneficiari all'atto di presentazione della
domanda di aiuto.
4. Al fine di garantire una piu' rapida erogazione dell'aiuto, in
linea con le necessita' delle parti, l'Organismo pagatore AGEA puo'
erogare un acconto fino al 40 percento della spesa premi sostenuta
sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva.