Art. 12 Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto 1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'Organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN. Tuttavia, se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri. 2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi. 3. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di aiuto e di altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. 5. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa. 6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto. 7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.