Art. 12
Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi
delle domande di aiuto
1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in
parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'Organismo
pagatore AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN.
Tuttavia, se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario
che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli
ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se
da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione
in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in
questione o parte di essi.
3. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di aiuto e di
altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'Organismo
pagatore AGEA con proprio provvedimento.
4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal
beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento
dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti
dall'Organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione
complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia
agito in buona fede.
5. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere
individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle
informazioni indicate nella domanda stessa.
6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese,
l'Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilita' della
comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.
7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le
modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo
dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non
sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i
risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.