Art. 13
Cessione di aziende
1. Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o
qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di
produzione considerate».
2. L'aiuto puo' essere concesso ed erogato al cessionario, in
relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua
totalita' sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma prima
del pagamento del premio assicurativo e qualora:
a) il cessionario provveda ad informare l'autorita' competente
dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la
concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione
probante l'avvenuta cessione. A tale scopo il cessionario deve
preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale;
b) il cessionario presenti tutti i documenti giustificativi
richiesti dal presente decreto;
c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto;
d) il cessionario abbia pagato il premio.
3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica dei requisiti di cui
all'art. 3 del presente decreto e' svolta avendo riguardo ai
requisiti dell'azienda del cedente. L'azienda ceduta e' considerata,
nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici
ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta
per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.
4. L'aiuto puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara'
dovuto al cessionario, qualora la cessione d'azienda sia avvenuta
successivamente al pagamento del premio e qualora:
a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti
giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione successivamente al pagamento del
premio e che nulla e' dovuto al cessionario;
b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.
5. Qualora la titolarita' di un'azienda venga trasferita nella sua
totalita', a seguito di successione mortis causa, l'aiuto e' erogato
all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti
al comma 2, compresa, se del caso, la lettera d). In caso di
pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla
presentazione degli atti amministrativi. Il controllo dei requisiti
verra' effettuato a seconda del momento del verificarsi dell'evento
successorio;
a) Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato
successivamente alla sottoscrizione della polizza e al pagamento del
relativo premio, i controlli relativi agli atti amministrativi
presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti
dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui all'art.
3 e' svolta pertanto con riferimento al solo de cuius. Nel caso in
cui l'evento morte si sia verificato dopo la presentazione della
domanda di aiuto l'erede dovra' provvedere esclusivamente alla
presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione
per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il
relativo contributo;
b) Qualora invece l'evento morte si sia verificato
successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal de
cujus ma prima della data di fine copertura della stessa e prima del
pagamento del relativo premio, i controlli degli atti amministrativi
saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda sia del de
cujus che del relativo trasferimento in capo all'erede a far data
dall'evento successorio.
6. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della
cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni
operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio
provvedimento.
7. Le modalita' attuative per la gestione del Fascicolo aziendale
sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento.