Art. 13 
 
 
                         Cessione di aziende 
 
  1. Per cessione d'azienda  si  intende  «la  vendita,  l'affitto  o
qualunque  tipo  analogo  di  transazione  relativa  alle  unita'  di
produzione considerate». 
  2. L'aiuto puo' essere  concesso  ed  erogato  al  cessionario,  in
relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua
totalita' sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma  prima
del pagamento del premio assicurativo e qualora: 
    a) il cessionario provveda ad  informare  l'autorita'  competente
dell'avvenuta  cessione  in  domanda  di  aiuto  e  a   chiedere   la
concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione
probante l'avvenuta  cessione.  A  tale  scopo  il  cessionario  deve
preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale; 
    b) il  cessionario  presenti  tutti  i  documenti  giustificativi
richiesti dal presente decreto; 
    c) siano soddisfatte tutte le condizioni per  la  concessione  ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto; 
    d) il cessionario abbia pagato il premio. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica  dei  requisiti  di  cui
all'art.  3  del  presente  decreto  e'  svolta  avendo  riguardo  ai
requisiti dell'azienda del cedente. L'azienda ceduta e'  considerata,
nel caso in cui il cessionario percepisca altri  contributi  pubblici
ai sensi del presente decreto, alla stregua  di  un'azienda  distinta
per quanto riguarda l'anno di domanda in questione. 
  4. L'aiuto puo' essere erogato al  cedente  e  nessun  aiuto  sara'
dovuto al cessionario, qualora la  cessione  d'azienda  sia  avvenuta
successivamente al pagamento del premio e qualora: 
    a)  il  cedente  presenti  domanda  di  aiuto   e   i   documenti
giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione successivamente  al  pagamento  del
premio e che nulla e' dovuto al cessionario; 
    b) siano soddisfatte tutte le condizioni per  la  concessione  ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto. 
  5. Qualora la titolarita' di un'azienda venga trasferita nella  sua
totalita', a seguito di successione mortis causa, l'aiuto e'  erogato
all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti
al comma 2, compresa,  se  del  caso,  la  lettera  d).  In  caso  di
pluralita'  di  eredi,  questi  devono  delegare  uno  di  loro  alla
presentazione degli atti amministrativi. Il controllo  dei  requisiti
verra' effettuato a seconda del momento del  verificarsi  dell'evento
successorio; 
    a)  Nel  caso  in  cui   l'evento   morte   si   sia   verificato
successivamente alla sottoscrizione della polizza e al pagamento  del
relativo  premio,  i  controlli  relativi  agli  atti  amministrativi
presentati dall'erede saranno svolti  avendo  riguardo  ai  requisiti
dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui  all'art.
3 e' svolta pertanto con riferimento al solo de cuius.  Nel  caso  in
cui l'evento morte si sia  verificato  dopo  la  presentazione  della
domanda  di  aiuto  l'erede  dovra'  provvedere  esclusivamente  alla
presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta  successione
per attivare il pagamento della domanda del de cuius e  percepire  il
relativo contributo; 
    b)   Qualora   invece   l'evento   morte   si   sia    verificato
successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata  dal  de
cujus ma prima della data di fine copertura della stessa e prima  del
pagamento del relativo premio, i controlli degli atti  amministrativi
saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda sia  del  de
cujus che del relativo trasferimento in capo  all'erede  a  far  data
dall'evento successorio. 
  6. Le modalita' attuative e operative per  la  comunicazione  della
cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni
operative, sono definite dall'Organismo  pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento. 
  7. Le modalita' attuative per la gestione del  Fascicolo  aziendale
sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento.