Art. 17
Norme di rinvio
1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, la data di
avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi
sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del
Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della
citata Legge. I termini indicati nella suddetta tabella devono
intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al
numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione
temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a
disposizione per la definizione dei procedimenti.
2. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n.
241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia
possibile la comunicazione personale, l'Amministrazione adempie a
tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della
comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul
sito della suddetta tabella.
3. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire
il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei
confronti dei beneficiari che aderiscono al presente decreto e'
ammesso ricorso in opposizione all'autorita' che ha adottato il
provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto
dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.
4. In tutti i casi e' fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei
termini di legge.
5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio alla
relativa normativa unionale e nazionale pertinente.