Art. 17 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, la  data  di
avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi
sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet  del
Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8,  comma  2,  della
citata Legge.  I  termini  indicati  nella  suddetta  tabella  devono
intendersi puramente indicativi in quanto strettamente  correlati  al
numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione
temporale, alle risorse umane e  strumentali  che  verranno  messe  a
disposizione per la definizione dei procedimenti. 
  2. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge  n.
241/1990, per cui dato il numero  elevato  dei  destinatari  non  sia
possibile la comunicazione  personale,  l'Amministrazione  adempie  a
tali  obblighi  provvedendo  a  rendere  noti  gli   elementi   della
comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul
sito della suddetta tabella. 
  3. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e  consentire
il raffreddamento dei conflitti, avverso  le  decisioni  assunte  nei
confronti dei beneficiari  che  aderiscono  al  presente  decreto  e'
ammesso ricorso in  opposizione  all'autorita'  che  ha  adottato  il
provvedimento per  chiedere  l'eventuale  applicazione  dell'istituto
dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009. 
  4. In tutti i casi e' fatto salvo il  ricorso  giurisdizionale  nei
termini di legge. 
  5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa  rinvio  alla
relativa normativa unionale e nazionale pertinente.