Art. 3
Soggetti ammissibili
1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano
tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c.,
iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese
agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere titolari di Fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12
gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena
l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza.
3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle
carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda
di aiuto deve indicare se e' proprietario o conduttore
dell'allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21
dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa
oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il
percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti,
e' individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del
contratto di compartecipazione risulta il conduttore
dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al
presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della commissione
europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il
mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5,
del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali
e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al
presente decreto:
a) Le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2, del
regolamento (UE) n. 702/2014;
b) Le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto
14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti
destinati ad indennizzare le perdite causate da avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art.
25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in
questione;
c) I soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della commissione Europea che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento
(UE) n. 702/2014.