Art. 4 
 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente  quelli  relativi
alla stipula di una polizza a copertura dei  rischi  sulle  strutture
aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali  e  quelli
relativi alla stipula di polizze sperimentali. 
  2.  La  sottoscrizione  delle  polizze  assicurative  agevolate  e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono
deliberare  di  far  ricorso  a  forme  assicurative  collettive  gli
Organismi collettivi di difesa, nonche'  le  cooperative  agricole  e
loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo
2004 e successive modifiche ed integrazioni Le  polizze  assicurative
collettive  sono  contratte   con   le   Compagnie   assicurative   e
sottoscritte per conto  degli  agricoltori  che  vi  aderiscono.  Gli
imprenditori agricoli associati a tali organismi,  per  aderire  alla
polizza collettiva  possono  sottoscrivere  uno  o  piu'  certificati
assicurativi a copertura  dei  rischi  sulle  proprie  produzioni,  e
devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti. 
  3. Gli interventi oggetto di aiuto devono  soddisfare  le  seguenti
condizioni: 
    a) Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati: 
      i. intestazione della Compagnia assicurativa; 
      ii. codice identificativo della Compagnia assicurativa; 
      iii. intestazione dell'assicurato; 
      iv. CUAA; 
      v. campagna assicurativa di riferimento; 
      vi. tipologia di polizza; 
      vii. numero della polizza; 
      viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi; 
      ix. varieta' con eventuale Id da decreto prezzi; 
      x. avversita' assicurate (solo per strutture e polizze ricavo); 
      xi. garanzie assicurate; 
      xii. valore assicurato; 
      xiii. quantita' assicurata (quintali/numero  capi/metri  quadri
assicurati); 
      xiv. tariffa applicata; 
      xv. importo del premio; 
      xvi. soglia di danno e/o la franchigia; 
      xvii. data di entrata in copertura; 
      xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze  collettive
in caso di  assenza  del  dato  nel  certificato  di  polizza  si  fa
riferimento  a  quanto  riportato  nella  convenzione  stipulata  tra
l'Organismo collettivo di difesa e la Compagnia assicurativa); 
      xix. nome dell'Organismo collettivo di  difesa  contraente  (in
caso di adesione a polizza collettiva); 
    b) La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare
o all'intero ciclo produttivo di  ogni  singola  coltura/allevamento,
qualora di durata inferiore all'anno solare; 
    c) Per i costi di ripristino delle strutture aziendali  e  per  i
costi di smaltimento delle carcasse animali, le  polizze  per  essere
ammissibili  all'agevolazione   devono   riferirsi   alle   strutture
aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti
A.1 e B.1. L'entrata  in  copertura  delle  polizze  non  puo'  avere
decorrenza  antecedente  al  1°  gennaio  dell'anno  della   campagna
assicurativa di riferimento e non deve terminare oltre il 31 dicembre
dello stesso anno; 
    d)  Le  strutture  aziendali  sono  assicurabili  unicamente  con
polizze in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie, di cui
all'allegato  1,  punto  A.2,  a  cui  possono   aggiungersi   quelle
facoltative; 
    e)  I  costi  di  smaltimento  delle  carcasse  animali  dovranno
riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all'allegato  1,  punto
B.2-1.1, sempre che non risarciti  da  altri  interventi  unionali  o
nazionali, e possono comprendere  anche  le  morti  dovute  ad  altre
cause; 
    f) Nel contratto assicurativo per lo smaltimento  delle  carcasse
animali  il  numero  di  capi  assicurati  deve  trovare  rispondenza
nell'Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale. Per le  strutture
la localizzazione delle medesime  deve  trovare  rispondenza  con  le
informazioni presenti nel Fascicolo aziendale; 
    g) Per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e
per le polizze sperimentali, la polizza deve  trovare  corrispondenza
con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR; 
    h) Le polizze ricavo, per  essere  ammissibili  all'agevolazione,
devono riferirsi alle  sole  colture  di  frumento  duro  generico  e
frumento tenero generico, di cui all'allegato 1, punto C.1, e coprire
esclusivamente  i  rischi  riportati  al   punto   C.2   secondo   le
combinazioni di cui al punto  C.3  del  medesimo  allegato.  Inoltre,
devono essere  sottoscritte  a  partire  dal  1°  novembre  dell'anno
precedente al 31 maggio  dell'anno  della  campagna  assicurativa  di
riferimento; 
    i) Le polizze ricavo devono prevedere una soglia minima del danno
superiore al 20% per l'accesso  al  risarcimento,  da  applicare  sul
ricavo assicurato per l'intera produzione  per  Comune  del  prodotto
frumento; 
    j) Relativamente alle polizze ricavo, sono  ammissibili  soltanto
quelle  che  prevedono  il  rimborso  dei  danni  esclusivamente   al
verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle  calamita'
naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorita'  nazionali.
Il predetto riconoscimento  si  considera  emesso  quando  il  perito
incaricato  dalla  Compagnia  assicurativa  di  stimare   il   danno,
verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso  di  causalita'
tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che
il danno  abbia  arrecato  danni  alle  strutture  aziendali  o  alle
colture. Per le polizze  indicizzate  la  misurazione  della  perdita
registrata  avviene  mediante  l'utilizzo  di  indici  biologici  e/o
metereologici; 
    k)   Le   polizze    indicizzate,    per    essere    ammissibili
all'agevolazione, devono riferirsi alle sole produzioni  di  cereali,
foraggere e oleaginose, di cui all'allegato 1, punto D.1,  e  coprire
esclusivamente  i  rischi  riportati  al   punto   D.2   secondo   le
combinazioni di cui al punto D.3. Inoltre, devono essere sottoscritte
a partire dal 1° novembre dell'anno precedente e  entro  le  scadenze
riportate al punto D.4 del medesimo allegato. Per la sola  annualita'
2018 sono ammissibili unicamente le polizze i cui schemi  sono  stati
oggetto di approvazione da parte del Ministero; 
    l) Le polizze indicizzate devono prevedere una soglia minima  del
danno superiore al 30% per l'accesso al  risarcimento,  da  applicare
sull'intera produzione assicurata per Comune; 
    m) Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi
inesistenti ai sensi  dell'art.  1895  codice  civile  o  entrare  in
copertura dopo l'insorgenza  dei  rischi  o  dopo  che  questi  siano
cessati; 
    n) Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura  dei  costi  di
smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non
e' consentita la stipula di piu' polizze. Per ogni polizza e' ammesso
l'abbinamento ad un solo PAI; 
    o) Per ogni polizza e' ammesso l'abbinamento ad una sola  domanda
di aiuto, ad eccezione delle polizze a  copertura  dei  rischi  negli
allevamenti  animali,  per  le  quali  la  parte  mancato  reddito  e
abbattimento forzoso e' a carico dei fondi FEASR; 
      p) Le polizze agevolate devono prevedere che  il  rimborso  dei
danni non compensi  piu'  del  costo  totale  di  sostituzione  delle
perdite causate dai sinistri assicurati.