Art. 4 Interventi ammissibili 1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali. 2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni Le polizze assicurative collettive sono contratte con le Compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu' certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti. 3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni: a) Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati: i. intestazione della Compagnia assicurativa; ii. codice identificativo della Compagnia assicurativa; iii. intestazione dell'assicurato; iv. CUAA; v. campagna assicurativa di riferimento; vi. tipologia di polizza; vii. numero della polizza; viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi; ix. varieta' con eventuale Id da decreto prezzi; x. avversita' assicurate (solo per strutture e polizze ricavo); xi. garanzie assicurate; xii. valore assicurato; xiii. quantita' assicurata (quintali/numero capi/metri quadri assicurati); xiv. tariffa applicata; xv. importo del premio; xvi. soglia di danno e/o la franchigia; xvii. data di entrata in copertura; xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la Compagnia assicurativa); xix. nome dell'Organismo collettivo di difesa contraente (in caso di adesione a polizza collettiva); b) La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare; c) Per i costi di ripristino delle strutture aziendali e per i costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze per essere ammissibili all'agevolazione devono riferirsi alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti A.1 e B.1. L'entrata in copertura delle polizze non puo' avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno della campagna assicurativa di riferimento e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno; d) Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie, di cui all'allegato 1, punto A.2, a cui possono aggiungersi quelle facoltative; e) I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all'allegato 1, punto B.2-1.1, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause; f) Nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale. Per le strutture la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti nel Fascicolo aziendale; g) Per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e per le polizze sperimentali, la polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR; h) Le polizze ricavo, per essere ammissibili all'agevolazione, devono riferirsi alle sole colture di frumento duro generico e frumento tenero generico, di cui all'allegato 1, punto C.1, e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto C.2 secondo le combinazioni di cui al punto C.3 del medesimo allegato. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno della campagna assicurativa di riferimento; i) Le polizze ricavo devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per l'accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per Comune del prodotto frumento; j) Relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorita' nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia assicurativa di stimare il danno, verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia arrecato danni alle strutture aziendali o alle colture. Per le polizze indicizzate la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o metereologici; k) Le polizze indicizzate, per essere ammissibili all'agevolazione, devono riferirsi alle sole produzioni di cereali, foraggere e oleaginose, di cui all'allegato 1, punto D.1, e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto D.2 secondo le combinazioni di cui al punto D.3. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente e entro le scadenze riportate al punto D.4 del medesimo allegato. Per la sola annualita' 2018 sono ammissibili unicamente le polizze i cui schemi sono stati oggetto di approvazione da parte del Ministero; l) Le polizze indicizzate devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 30% per l'accesso al risarcimento, da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune; m) Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti ai sensi dell'art. 1895 codice civile o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati; n) Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non e' consentita la stipula di piu' polizze. Per ogni polizza e' ammesso l'abbinamento ad un solo PAI; o) Per ogni polizza e' ammesso l'abbinamento ad una sola domanda di aiuto, ad eccezione delle polizze a copertura dei rischi negli allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e abbattimento forzoso e' a carico dei fondi FEASR; p) Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.