Art. 5
Impegni e altri obblighi
1. Il prezzo unitario assicurato per le produzioni di cereali,
foraggere e oleaginose, per il frumento tenero generico e del
frumento duro generico, il costo unitario assicurato di ripristino
delle strutture aziendali e dello smaltimento per le carcasse
animali, non possono superare i prezzi unitari massimi applicabili
per la determina dei valori assicurabili al mercato agevolato,
approvati con i decreti ministeriali relativi alla campagna
assicurativa di riferimento.
2. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a
conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'Organismo
collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la
stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima
nonche' il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio
complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di
controllo da parte dell'Organismo pagatore.
3. In caso di polizza collettiva, per quanto riguarda le polizze
strutture e smaltimento carcasse, qualora il beneficiario abbia
ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da
parte dell'Organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede di
compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del
contributo direttamente all'Organismo collettivo di difesa
interessato.
4. Gli Organismi collettivi di difesa che intendono incassare le
quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a
costituire ed aggiornare il proprio Fascicolo aziendale anagrafico,
nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita
all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere
l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.
5. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a
conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di
appartenenza, la documentazione attestante la stipula e
sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio alla
Compagnia assicurativa, che potra' essere oggetto di controllo da
parte dell'Organismo pagatore.
6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la
sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte
le dichiarazioni riportate nel modello di domanda di aiuto di cui
all'allegato 2 al presente decreto.