Art. 5 
 
 
                      Impegni e altri obblighi 
 
  1. Il prezzo unitario assicurato  per  le  produzioni  di  cereali,
foraggere e  oleaginose,  per  il  frumento  tenero  generico  e  del
frumento duro generico, il costo unitario  assicurato  di  ripristino
delle  strutture  aziendali  e  dello  smaltimento  per  le  carcasse
animali, non possono superare i prezzi  unitari  massimi  applicabili
per la  determina  dei  valori  assicurabili  al  mercato  agevolato,
approvati  con  i  decreti  ministeriali   relativi   alla   campagna
assicurativa di riferimento. 
  2. In caso di polizza collettiva,  il  beneficiario  si  impegna  a
conservare, per tre anni  dalla  data  di  pagamento  del  contributo
pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  l'Organismo
collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la
stipula e  sottoscrizione  del  certificato  della  polizza  medesima
nonche' il pagamento all'Organismo collettivo della quota del  premio
complessivo di propria  pertinenza,  che  potra'  essere  oggetto  di
controllo da parte dell'Organismo pagatore. 
  3. In caso di polizza collettiva, per quanto  riguarda  le  polizze
strutture e  smaltimento  carcasse,  qualora  il  beneficiario  abbia
ricevuto un anticipo sul  pagamento  della  polizza  assicurativa  da
parte dell'Organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede  di
compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del
contributo   direttamente   all'Organismo   collettivo   di    difesa
interessato. 
  4. Gli Organismi collettivi di difesa che  intendono  incassare  le
quote di premio anticipate per i  propri  assicurati  sono  tenuti  a
costituire ed aggiornare il proprio Fascicolo  aziendale  anagrafico,
nel quale, tra l'altro, dovranno  essere  presenti  la  PEC  riferita
all'organismo e le coordinate bancarie (codice  IBAN)  dove  ricevere
l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari. 
  5.  Per  le  polizze  individuali  il  beneficiario  si  impegna  a
conservare, per tre anni  dalla  data  di  pagamento  del  contributo
pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  il  CAA  di
appartenenza,   la   documentazione   attestante   la    stipula    e
sottoscrizione della polizza nonche' il  pagamento  del  premio  alla
Compagnia assicurativa, che potra' essere  oggetto  di  controllo  da
parte dell'Organismo pagatore. 
  6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  con  la
sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie,  tutte
le dichiarazioni riportate nel modello di domanda  di  aiuto  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto.