Art. 5 Impegni e altri obblighi 1. Il prezzo unitario assicurato per le produzioni di cereali, foraggere e oleaginose, per il frumento tenero generico e del frumento duro generico, il costo unitario assicurato di ripristino delle strutture aziendali e dello smaltimento per le carcasse animali, non possono superare i prezzi unitari massimi applicabili per la determina dei valori assicurabili al mercato agevolato, approvati con i decreti ministeriali relativi alla campagna assicurativa di riferimento. 2. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'Organismo collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonche' il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore. 3. In caso di polizza collettiva, per quanto riguarda le polizze strutture e smaltimento carcasse, qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte dell'Organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del contributo direttamente all'Organismo collettivo di difesa interessato. 4. Gli Organismi collettivi di difesa che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio Fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari. 5. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio alla Compagnia assicurativa, che potra' essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore. 6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni riportate nel modello di domanda di aiuto di cui all'allegato 2 al presente decreto.