Art. 8
Modalita' di presentazione della domanda di aiuto
1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi
successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte
del richiedente. L'Organismo pagatore AGEA e' responsabile della
ricezione delle domande di aiuto.
2. La domanda, compilata conformemente al modello definito
dall'Organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti
nell'allegato 2, puo' essere presentata esclusivamente tramite i
servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo,
secondo una delle seguenti modalita':
a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto
tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per
le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul
portale AGEA (utenti qualificati);
b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le
aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato
di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo pagatore
AGEA;
Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei
documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello
cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul
sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di utente qualificato, puo'
sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica,
mediante codice OTP.
3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali
il PAI e' un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello
stesso protocollo.
4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 30 giugno
2021. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la
scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
5. L'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, in
caso di impossibilita' di compilazione e rilascio della domanda di
aiuto sul sistema informativo SIAN, per motivazioni debitamente
documentate entro la medesima data, puo' estendere il termine di cui
al precedente comma.
6. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) il PAI, solo per le polizze sperimentali;
b) la polizza;
c) la documentazione attestante la spesa sostenuta,
opportunamente quietanzata, e la tracciabilita' dei pagamenti alle
Compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma 7. In
caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza
del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata
dalla Compagnia assicurativa all'Organismo collettivo, unitamente ad
una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di
polizza;
d) copia del documento di identita' in corso di validita'.
7. Il PAI per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle
carcasse animali puo' essere presentato anche successivamente alla
presentazione della domanda di aiuto.
8. I documenti di cui al comma 5 sono associati o acquisiti in
forma elettronica al momento della presentazione della domanda.
9. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso
di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalita'
disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il
richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui
al comma 5, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le funzionalita'
on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il
richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui
aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al
proprio certificato e la documentazione di cui al comma 5, lettera
c).
10. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle
polizze stipulate di cui al comma 8 e' fissato alla medesima scadenza
di cui al comma 4.
11. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve
indicare l'indirizzo PEC valido per le finalita' di cui all'art. 14
del presente decreto.
12. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli
elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica
ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.
13. La documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti
alle Compagnie assicurative, per ciascuna modalita' di pagamento
ammessa, e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto. Il
pagamento in contanti non e' consentito.
14. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la
presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle
disposizioni operative emanate da AGEA.