Art. 8 Modalita' di presentazione della domanda di aiuto 1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente. L'Organismo pagatore AGEA e' responsabile della ricezione delle domande di aiuto. 2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 2, puo' essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalita': a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo pagatore AGEA; Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di utente qualificato, puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP. 3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI e' un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo. 4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 30 giugno 2021. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 5. L'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, in caso di impossibilita' di compilazione e rilascio della domanda di aiuto sul sistema informativo SIAN, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima data, puo' estendere il termine di cui al precedente comma. 6. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: a) il PAI, solo per le polizze sperimentali; b) la polizza; c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilita' dei pagamenti alle Compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma 7. In caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia assicurativa all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; d) copia del documento di identita' in corso di validita'. 7. Il PAI per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali puo' essere presentato anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto. 8. I documenti di cui al comma 5 sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. 9. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalita' disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui al comma 5, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le funzionalita' on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato e la documentazione di cui al comma 5, lettera c). 10. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle polizze stipulate di cui al comma 8 e' fissato alla medesima scadenza di cui al comma 4. 11. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo PEC valido per le finalita' di cui all'art. 14 del presente decreto. 12. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto. 13. La documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle Compagnie assicurative, per ciascuna modalita' di pagamento ammessa, e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto. Il pagamento in contanti non e' consentito. 14. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.