Art. 9
Istruttoria delle domande di aiuto
1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli
di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a verificare il possesso
dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del
contributo. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore AGEA.
2. La verifica di ricevibilita' delle domande comprende la
completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto
dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la
validita' della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato
soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita'
della domanda di aiuto.
3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa
gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita'
di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri
obblighi di cui all'art. 5, la conformita' della polizza stipulata
con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti
requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di
aiuto.
4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determina
della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza
fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di
difformita' la ridetermina delle quantita' assicurate nei limiti
fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti
ministeriali adottati per la campagna di riferimento.
5. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore
risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal
certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4, e
la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi,
calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel Piano.
6. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene
sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de
minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)
n. 1408/2013.
7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto
vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti
i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.
8. Controlli in loco per verificare la conformita' delle operazioni
realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di
ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi sono effettuati su
un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata
dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai citati controlli
amministrativi. La selezione del campione e' effettuata in base ad
un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base ad un
fattore casuale. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei
dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti
giustificativi.
9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso
l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello
stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.
10. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA
comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalita' per
visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.
11. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione
avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del
Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che
determini la non ammissibilita' totale della domanda o in caso di
riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento
sulla base della ridetermina di quantita' e prezzo), la comunicazione
al richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC, con la quale,
ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, verranno fornite anche le istruzioni per
la presentazione dell'istanza di riesame secondo le modalita'
indicate all'art. 10.
12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara'
pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN
l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita'
operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti
destinatari.
13. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte
delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione
delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di
sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica in capo
al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera
produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria
tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per
prodotto/Comune.