Art. 9 
 
 
                 Istruttoria delle domande di aiuto 
 
  1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli
di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a  verificare  il  possesso
dei  requisiti  necessari  per  la  concessione  ed  erogazione   del
contributo. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore AGEA. 
  2.  La  verifica  di  ricevibilita'  delle  domande  comprende   la
completezza formale e documentale delle stesse e include il  rispetto
dei termini temporali  di  presentazione  di  cui  all'art.  8  e  la
validita' della certificazione antimafia  ove  previsto.  Il  mancato
soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non  ricevibilita'
della domanda di aiuto. 
  3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa
gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di  ammissibilita'
di cui agli articoli 3 e  4,  il  rispetto  degli  impegni  ed  altri
obblighi di cui all'art. 5, la conformita'  della  polizza  stipulata
con  quella  presentata.  Il  mancato  soddisfacimento  dei  suddetti
requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della  domanda  di
aiuto. 
  4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determina
della spesa ammissibile sono effettuate le  verifiche  di  congruenza
fra i dati della polizza e i dati del PAI,  effettuando  in  caso  di
difformita' la ridetermina  delle  quantita'  assicurate  nei  limiti
fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti  nei  decreti
ministeriali adottati per la campagna di riferimento. 
  5. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor  valore
risultante  dal  confronto  tra  la  spesa   premi   risultante   dal
certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4,  e
la  spesa  premi  ottenuta  applicando  i   parametri   contributivi,
calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel Piano. 
  6. Per le sole  polizze  ricavo,  in  fase  di  istruttoria,  viene
sottoposto  a  verifica  il  rispetto  del  cumulo  degli  aiuti  «de
minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)
n. 1408/2013. 
  7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto
vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti
i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati. 
  8. Controlli in loco per verificare la conformita' delle operazioni
realizzate con  la  normativa  applicabile  inclusi  i  requisiti  di
ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi sono  effettuati  su
un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve  essere  pagata
dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai  citati  controlli
amministrativi. La selezione del campione e' effettuata  in  base  ad
un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base  ad  un
fattore casuale. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei
dati dichiarati  dai  beneficiari,  raffrontandoli  con  i  documenti
giustificativi. 
  9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita  presso
l'azienda del beneficiario e  sono  effettuati  alla  presenza  dello
stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. 
  10. Ai richiedenti che hanno  presentato  domanda  di  aiuto,  AGEA
comunica, conformemente al  successivo  art.  14,  le  modalita'  per
visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. 
  11. In caso di esito  positivo  dell'istruttoria  la  comunicazione
avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito  internet  del
Ministero e  mediante  portale  SIAN.  In  caso  di  istruttoria  che
determini la non ammissibilita' totale della domanda  o  in  caso  di
riduzione proporzionale  dell'importo  richiesto  (riproporzionamento
sulla base della ridetermina di quantita' e prezzo), la comunicazione
al richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC, con la quale,
ai sensi dell'art.  10-bis  della  legge  n.  241/1990  e  successive
modifiche ed integrazioni, verranno fornite anche le  istruzioni  per
la  presentazione  dell'istanza  di  riesame  secondo  le   modalita'
indicate all'art. 10. 
  12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC,  sara'
pubblicato sul  sito  internet  del  Ministero  e  sul  portale  SIAN
l'elenco delle domande interessate, con indicazione  delle  modalita'
operative  per  la  consultazione  della  comunicazione  ai  soggetti
destinatari. 
  13. Per le colture riferite  alle  polizze  sperimentali  a  fronte
delle quali sono stati presentati  altri  PAI  per  la  presentazione
delle domande ai  sensi  della  sottomisura  17.1  del  Programma  di
sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica  in  capo
al richiedente  del  rispetto  dell'obbligo  di  assicurare  l'intera
produzione  per  territorio  comunale,  si  procede   all'istruttoria
tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per
prodotto/Comune.