Art. 9 Istruttoria delle domande di aiuto 1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore AGEA. 2. La verifica di ricevibilita' delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la validita' della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda di aiuto. 3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5, la conformita' della polizza stipulata con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di aiuto. 4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determina della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la ridetermina delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti ministeriali adottati per la campagna di riferimento. 5. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4, e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel Piano. 6. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013. 7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati. 8. Controlli in loco per verificare la conformita' delle operazioni realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai citati controlli amministrativi. La selezione del campione e' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base ad un fattore casuale. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. 9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. 10. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. 11. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che determini la non ammissibilita' totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della ridetermina di quantita' e prezzo), la comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC, con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, verranno fornite anche le istruzioni per la presentazione dell'istanza di riesame secondo le modalita' indicate all'art. 10. 12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sara' pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. 13. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per prodotto/Comune.