Art. 2 
 
  1. Le universita' individuano, nei propri regolamenti didattici  di
ateneo, le strutture didattiche competenti,  anche  interateneo,  per
l'attivazione e la  gestione  dei  corsi  di  laurea  a  orientamento
professionale di cui al presente decreto. 
  2. Nelle more dell'aggiornamento del decreto ministeriale 7 gennaio
2019 (prot. n. 6), il  numero  minimo  dei  docenti  di  riferimento,
appartenenti   ai   settori   scientifico-disciplinari    di    base,
caratterizzanti o affini e integrativi di ciascun corso di  laurea  a
orientamento professionale e' pari a cinque,  di  cui  almeno  tre  a
tempo indeterminato.