Art. 2 1. Le universita' individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interateneo, per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea a orientamento professionale di cui al presente decreto. 2. Nelle more dell'aggiornamento del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), il numero minimo dei docenti di riferimento, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di base, caratterizzanti o affini e integrativi di ciascun corso di laurea a orientamento professionale e' pari a cinque, di cui almeno tre a tempo indeterminato.